CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 17 settembre 2019, n. 23086
Tributi – Tassa di concessione governativa per le utenze telefoniche – Tardivo pagamento – Sanzioni
Ritenuto che
1. L’Amministrazione Provinciale di Avellino impugnava l’avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate aveva irrogato le sanzioni per il ritardato pagamento della tassa di concessione governativa per le utenze telefoniche in uso relativamente all’anno 2009. La Commissione Tributaria Provinciale di Avellino rigettava il ricorso con sentenza che era confermata dalla CTR della Campania, sezione staccata di Salerno.
2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione l’Amministrazione Provinciale di Avellino affidato a due motivi illustrati con memoria. L’agenzia delle entrate si è costituita in giudizio con controricorso.
Considerato che
1. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., in relazione agli artt. 2909 e 2687 cod. civ.. Sostiene che la CTR erroneamente non ha tenuto conto del giudicato esterno formatosi in ordine alla non applicabilità delle sanzioni previste dall’art. 13 del d. Igs. 471/1997 relativamente agli anni di imposta 2007 e 2008, essendo passate in giudicato le sentenze con cui la CTP di Avellino si era pronunciata sul punto.
2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., in relazione all’art. 13 del d. Igs. 471/1997. Sostiene che la sanzione prevista dalla norma i cui all’art. 13 del d. Igs. 471/1997 si applica solo in caso di tardivo od omesso versamento di tributi, per il che è esclusa l’applicabilità in relazione al tardivo versamento della tassa di concessione governativa.
3. Osserva la Corte che il primo motivo di ricorso è inammissibile per difetto di specificità. Ciò in quanto la CTR ha accertato che l’appellante aveva depositato in giudizio due ricevute del deposito presso la CTP di due copie del certificato del passaggio in giudicato delle sentenze citate e, tuttavia, la parte non aveva depositato le sentenze stesse. Neppure in questo giudizio la ricorrente ha depositato dette sentenze di cui assume il passaggio in giudicato, per il che il motivo difetta di autosufficienza.
4. Il secondo motivo è infondato. Questa Corte ha già affermato il principio, da quale non vi è ragioni per discostarsi, secondo cui l’art. 13 del d.lgs. 471/1997 (Ritardati od omessi versamenti diretti e altre violazioni in materia di compensazione), disciplina il profilo sanzionatone degli omessi versamenti diretti delle imposte, “alle prescritte scadenze”, con applicazione estesa ad “ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto”, dovendosi intendere applicabile la norma anche la tassa di concessione governativa. E ciò tenuto conto del fatto che il termine per il pagamento, da parte dell’utente, della tassa di concessione governativa coincide con quello pattuito per il pagamento del canone contrattuale, in virtù del collegamento operato dalla “nota 1” all’art. 21 della Tariffa allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 tra il tributo ed il numero di mesi considerati in ciascuna bolletta, atteso che l’avverbio “congiuntamente”, utilizzato in tale nota, non si riferisce solo alle modalità di versamento del tributo, ma anche al termine di pagamento, determinato per relationem in rapporto a quello previsto per le singole bollette emesse dal gestore (Cass. n. 21168 del 12/09/2017; Cass. n. 1015 del 17/01/2017; Cass. n. 21777 del 15/10/2014).
5. Il ricorso va, dunque, rigettato e le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è respinto, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto l’art. 13, comma 1 quater al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere all’agenzia delle entrate le spese processuali che liquida in euro 2.000,00, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.