ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO – Nota 17 settembre 2019, n. 8120

Richiesta parere – ulteriore contratto a termine stipulato presso l’ITL, ai sensi dell’articolo 19, comma 3, del D. Lgs. 81/2015

È pervenuta allo scrivente Ufficio richiesta di parere in relazione all’ipotesi in cui sia presentata richiesta di stipula presso gli Uffici territoriali dell’Ispettorato nazionale del lavoro di un nuovo contratto a tempo determinato, ai sensi dell’art. 19, comma 3, del D. Lgs. 81/2015, qualora quest’ultimo non indichi le causali di cui al comma 1 del citato articolo 19 o non sia rispettoso del termine dilatorio di cui al comma 2 dell’art. 21.

L’orientamento espresso da codesto Ispettorato Interregionale, in base al quale risulta legittima la decisione di non procedere alla stipula assistita in assenza di una causale nel contratto sottoposto all’ITL, appare conforme ai chiarimenti e alle precisazioni già forniti con circolari del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 13/2008 e n. 17/2018 e con nota di questo Ispettorato prot. n. 1214 del 7 febbraio 2019.

Pertanto, sebbene l’intervento dell’Ispettorato del lavoro, come già precisato, non comporti effetti “certificativi” in ordine alla effettiva sussistenza della causale, limitandosi alla verifica della completezza e correttezza formale del contenuto del contratto ed alla genuinità del consenso del lavoratore alla sottoscrizione dello stesso, tuttavia non appare ammissibile il ricorso alla procedura laddove la causale manchi del tutto in contrasto con quanto disposto da norme imperative.

Allo stesso modo non si ritiene possibile procedere alla stipula assistita di un ulteriore contratto a tempo determinato in violazione dei termini dilatori di cui al secondo comma dell’art. 21. A tale ultimo riguardo si invita l’Ispettorato interregionale di Milano di comunicare allo Scrivente l’esito del giudizio pendente innanzi alla giustizia amministrativa.