La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 10378 depositata il 12 aprile 2019, intervenendo in tema di responsabilità solidale tra sostituto e sostituito di imposta ha stabilito il seguente principio di diritto Nel caso in cui il sostituto ometta di versare le somme, per le quali ha però operato le ritenute d’acconto, il sostituito non è tenuto in solido in sede di riscossione, atteso che la responsabilità solidale prevista dall’art. 35 d.p.r. n. 602 cit. è espressamente condizionata alla circostanza che non siano state effettuate le ritenute”

I giudici di legittimità dirimono con la sentenza in commento una ematica alquanto spinosa e controversa, causata da orientamenti giurisprudenziali contrapposti, sulla nozione di solidarietà tributaria in materia di ritenute tra sostituto e sostituito.

I giudici delle Sezioni Unite hanno chiaramente ritenuto, con il principio di diritto enunciato, che non sussiste la responsabilità solidale in materia di ritenute d’acconto, in sede di riscossione, qualora siano state comunque operate, dal  sostituto che è il soggetto obbligato al pagamento (datore di lavorole ritenute sulle somme pagate al sostituito che è il titolare della situazione che genera l’obbligo dell’imposta (esempio dipendente, lavoratore autonomo).

La vicenda è scaturita da un controllo formale ex art. 36-ter D.P.R. n. 600/1973, a cui faceva seguito la notificata una cartella di pagamento, con cui l’Agenzia delle Entrate chiedeva al contribuente il pagamento delle somme corrispondenti a quelle che il suo sostituto d’imposta non aveva provveduto a versare, pur avendo operato le relative ritenute d’acconto.
Il contribuente impugnava l’atto impositivo inanzi alla Commissione Tributaria eccependo l’illegittimità della solidarietà passiva per il pagamento dell’imposta da parte del soggetto sostituito, atteso che la stessa potrebbe sussistere solo a condizione che le ritenute dal sostituto non siano state operate. I giudici, sia di primo che di secondo grado, accoglievano le doglianze del contribuente.
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale,l’Agenzia delle Entrate propone ricorso in cassazione.  La sezione semplice della Corte di Cassazione avendo preso atto della presenza di orientamenti contrastanti, della Corte, in merito alla soluzione della vicenda trattata rinviavano alle Sezioni Unite.
Occorre, al fine di meglio comprendere la questione, che l’istituto della sostituzione e ben distinto dall’istituto della solidarietà dell’imposta cosi come traspare dalla lettura dell’art. 64, D.P.R. n. 600/1973 e dall’art. 35 del Dpr 602/73.
Infatti il primo prevede che  in caso di sostituzione, il soggetto passivo dell’imposta rimane il sostituito, mentre la relativa obbligazione è posta solamente a carico del sostituto. Mentre il secondo prevede il principio di solidarietà (ex art. 35, D.P.R. n. 602/1973) solo qualora il sostituto non abbia operato le ritenute. La stessa Corte a S.U. infatti ha evidenziato nelle premesse che:
  • dalla definizione legale di cui all’art. 64 del DPR 600 si evince che il versamento della ritenuta d’acconto costituisce un’obbligazione autonoma rispetto all’imposta e che essa grava unicamente sul sostituto;
  • la solidarietà prevista dall’art. 35 del DPR 602 è espressamente condizionata alla circostanza che il sostituto non abbia effettuato la ritenuta e non l’abbia versata;
  • detta condizione è speculare al riconoscimento a favore del sostituito del diritto di scomputo (art. 22 del DPR 917) della ritenuta subita, anche se non versata.