Le operazioni soggette al sistema del reverse charge (inversione contabile) possono essere divise in due grandi categorie:
- reverse charge (inversione contabile) esterno
- reverse charge (inversione contabile) interno
Con la fatturazione elettronica il reverse charge (inversione contabile) interno, a causa dell’obbligo di integrazione della fattura a carico del cessionario, è stato oggetto di numerosi chiarimenti.
Si rammenta che reverse charge interno (articolo 17, comma 5 ss e articolo 74, comma 7 e 8) prevede:
- di integrare, da parte del cessionario, la fattura ricevuta con l’aliquota e l’imposta;
- di effettuare la protocollazione e l’annotazione nel registro vendite o corrispettivi nel mese di arrivo (o al massimo entro 15 gg ma con imputazione al mese di arrivo);
- nell’annotare (senza più obbligo di protocollazione) l’operazione nel registro acquisti per esercitare il diritto alla detrazione (nel mese stesso di arrivo oppure successivamente nei termini dell’articolo 19 D.P.R. 633/1972).
Risulta evidente che con l’introduzione della fattura elettronica l’integrazione con l’aliquota e dell’imposta sul documento fiscale (fattura XML) non risulta possibile, data l’immodificabilità della fattura elettronica.
L’Amministrazione finanziaria aveva inizialmente, in particolare con la prima versione della FAQ n. 36, ritenuto che un’alternativa all’assolvimento degli obblighi a carico del cessionario potesse essere l’invio allo Sdi dell’autofattura. L’Agenzia ha precisato che “che tale documento – che per consuetudine viene chiamato “autofattura” poiché contiene i dati tipici di una fattura e, in particolare, l’identificativo Iva dell’operatore che effettua l’integrazione sia nel campo del cedente/prestatore che in quello del cessionario/committente – non deve essere obbligatoriamente inviato al SdI, ma se l’operatore vuole inviarlo al Sistema di Interscambio e, qualora l’operatore usufruisca del servizio gratuito di conservazione elettronica offerto dall’Agenzia delle entrate, il documento verrà portato automaticamente in conservazione. Inoltre, si ricorda che non vi è alcun obbligo di invio del documento cosiddetto “autofattura” al cedente/prestatore”.
A seguito degli interventi di Assosoftware (comunicato del 14 gennaio 2019,e del 28 giugno 2019) e di ANC e Confimi Industria che ritenevano corretta la procedura di assolvimento a mezzo dell’integrazione nei registri, ossia al momento della registrazione della fattura ricevuta, senza alcun obbligo di produrre alcun documento da inviare al sistema di interscambio.
L’Agenzia delle Entrate il 19 luglio 2019 aggiorna la FAQ 36 (circolare 14/E/2019 § 6.2)evidenziando che non esiste alcun obbligo di inviare “l’autofattura” allo Sdi ma solo una facoltà del contribuente. Nella circolare dell’Agenzia delle Entrate 14/E/2019 qualora il contribuente volesse operare con il file Xml, e quindi procedere secondo l’alternativa proposta dall’Agenzia, viene puntualizzato che tanto nella sezione cessionario/committente quanto in quella cedente/prestatore vadano sempre indicati i dati del primo.
Per cui, dovrebbe essere possibile per il contribuente procedere alla stampa della fattura elettronica ricevuta ed alla integrazione sul cartaceo dell’indicazione dell’aliquota e dell’imposta.
La circolare 14/E/2019 dell’Agenzia delle Entrate nei paragrafi 6.1 e 6.4 esamina il reverse charge (inversione contabile) esterno (acquisti territoriali da soggetti extra UE) evidenziando che il contribuente deve emettere un’autofattura ai sensi dell’articolo 17, comma 2 del Dpr 633/72, tale operazione dovrà essere comunicato a mezzo del cosiddetto spesometro. Qualora il contribuente proceda all’emissione dell’autofattura elettronica in self billing tale operazione potrà essere esclusa dallo spesometro. Per procedere alla emissione dell’autofattura in self billing occorre compilare la sezione “dati del cedente/prestatore” con l’identificativo del fornitore extra UE, quelli della sezione “dati del cessionario/committente” con i propri e la sezione “soggetto emittente” con il valore “CC”.