Scade il 30 settembre 2019 il termine per la presentazione delle domande per usufruire del credito di imposta per gli esercenti attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici (di cui all’articolo 1, commi da 806 a 809, della Legge n. 145/2018). Le modalità di presentazione sono contenute nel DPCM 31 maggio 2019.
Il beneficio, fermo restando il contenuto del regolamento Ue sugli aiuti di stato de minimis, è previsto per gli anni 2019 e 2020, nella misura massima di euro 2.000,00.
I beneficiari del credito di imposta alle edicole devono indicare le somme da portare in compensazione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui viene concesso il credito e in quelle relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel corso del quale si conclude l’utilizzo.
- chi sono i soggetti abilitati alla presentazione della domanda per l’accesso al “credito d’imposta edicole”
- modalità di trasmissione
- sui requisiti
- categoria dei beneficiari
Il Dipartimento puntualizza che “all’atto dell’accesso alla piattaforma, il soggetto si identifica tramite SPID o CNS. Non è invece possibile la presentazione della domanda da parte di soggetti diversi, delegati dal titolare.Al termine della compilazione telematica dell’istanza e delle previste dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del DPR n. 445/2000, il richiedente deve apporre la firma digitale: a tal fine la procedura consente di scaricare il documento in formato PDF e di “ricaricare” il documento firmato digitalmente.
Ai fini della compilazione della domanda è possibile consultare il manuale utente della procedura pubblicato nella sezione dedicata del sito istituzionale del dipartimento e nella pagina dedicata del portale www.impresainungiorno.gov.it.”
- esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici;
- esercenti attività commerciali di vendita di merci abilitati alla vendita di quotidiani o periodici alle condizioni stabilite dall’articolo 2, comma 3, del D.Lgs. n. 170/2001 (c.d. punti vendita non esclusivi), a condizione che la predetta attività commerciale rappresenti l’unico punto vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici nel comune di riferimento.
Inoltre viene puntualizzato quanto segue:– nella categoria di beneficiari di cui al n. 1. rientrano tutti i punti vendita che nel registro delle imprese hanno come codice di attività primario il codice ATECO 47.62.10, indipendentemente dalla presenza o meno di codici ATECO secondari.
– nella categoria di beneficiari di cui al n. 2. rientrano tutti i punti vendita che nel registro delle imprese hanno come codice attività primario uno dei codici ATECO 47.26, 47.30, 56.3, 47.1 e 47.61 e, contemporaneamente, come codice attività secondario, il codice ATECO 47.62.10.
Viene chiarito che possono procedere alla trasmissione del credito di imposta per le edicole le sole imprese attive al momento della domanda e che nell’anno precedente abbiano sostenuto le spese che concorrono alla determinazione del credito d’imposta.
Il Dipartimento, nell’affermare l’equiparazione tra gli importi pagati a titolo di COSAP e gli importi pagati a titolo di TOSAP, ai fini del calcolo delle spese che concorrono alla determinazione del “credito d’imposta edicole”, ha precisato che la norma istitutiva dell’agevolazione in oggetto ha espressamente previsto che l’importo pagato a titolo di COSAP rientri tra le spese che concorrono alla determinazione del credito d’imposta (cfr. articolo 1, comma 806, Legge n. 145/2018, e articolo 3, comma 1, DPCM 31 maggio 2019). Per esplicita previsione della normativa istitutiva, il Canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche (COSAP) può essere applicato, dalle Amministrazioni proprietarie delle aree, in alternativa alla Tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche (TOSAP).
Vine, in ultimo, puntualizzato la necessità, in relazione alla dichiarazione del Comune che attesti l’inesistenza di altre attività di rivendita nel medesimo territorio comunale, che i c.d. “punti vendita non esclusivi” (abilitati alla vendita di quotidiani o periodici alle condizioni stabilite dall’articolo 2, comma 3, del D. Lgs. n. 170/2001) possono accedere all’agevolazione a condizione che rappresentino l’unico punto vendita nel territorio del Comune di riferimento.
In sostanza, l’inesistenza di altre attività di rivendita di giornali riviste e periodici:
– è un presupposto di ammissibilità all’agevolazione per i c.d. punti vendita non esclusivi;
– è una condizione, per i punti vendita che operano esclusivamente nel settore della vendita di giornali, richiesta nella sola ipotesi di inclusione delle spese di locazione tra gli importi che concorrono alla determinazione del credito di imposta.
In entrambi i casi sopra riportati, pertanto, è necessario allegare alla domanda un’apposita certificazione, rilasciata dal Comune nel cui territorio è presente il punto vendita per cui si richiede l’agevolazione, attestante l’inesistenza di altra attività di rivendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici nel medesimo territorio comunale, ai sensi dell’art. 4 comma 3 e comma 4 del DPCM 31 maggio 2019.