MINISTERO POLITICHE AGRICOLE – Decreto ministeriale 25 luglio 2019

Modifiche al decreto 30 aprile 2019 riguardante l’arresto temporaneo dell’attività di pesca delle unità autorizzate all’esercizio dell’attività di pesca con il sistema a strascico anno 2019

Art. 1

Modifica comma 1 dell’art. 2 del decreto ministeriale n. 173 del 30 aprile 2019

Il comma 1 dell’art. 2 del decreto ministeriale n. 173 del 30 aprile 2019 è modificato come segue:

«Per le navi da pesca di cui all’art. 1, comma 1 del presente decreto, iscritte nei compartimenti marittimi da Trieste a Ancona è disposta l’interruzione temporanea obbligatoria delle attività di pesca per quarantadue giorni consecutivi dal 29 luglio al 6 settembre del corrente anno. I giorni lavorativi ricompresi tra il 28 agosto ed il 6 settembre sono da intendersi ai fini dell’arresto temporaneo obbligatorio aggiuntivo previsto all’art. 3 del presente decreto.

Se un’impresa di pesca supera il numero di giorni di arresto temporaneo obbligatorio aggiuntivo, da effettuarsi tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2019, l’eccedenza è valida ai fini del recupero delle giornate di pesca effettuate durante le festività, ai sensi dell’art. 1 del decreto direttoriale n. 6902 del 18 aprile 2019, «Svolgimento dell’attività di pesca con i sistemi a strascico e/o volante e circuizione nei giorni festivi».».

Art. 2

Modifica dei commi 2 e 4 dell’art. 6 del decreto ministeriale n. 173 del 30 aprile 2019

1. Il comma 2 dell’art. 6 del decreto ministeriale n. 173 del 30 aprile 2019 è modificato come segue:

«I periodi di attuazione delle misure tecniche successive all’interruzione temporanea sono:

– da Trieste a Ancona dal 9 settembre 2019 al 17 novembre 2019;

– da San Benedetto del Tronto a Termoli dal 16 settembre 2019 al 24 novembre 2019;

– da Manfredonia a Bari dal 2 settembre 2019 al 10 novembre 2019».

2. Il comma 4 dell’art. 6 del decreto ministeriale n. 173 del 30 aprile 2019 è modificato come segue:

«Dalle date di inizio dei rispettivi arresti temporanei obbligatori di cui all’art. 2, commi 1, 2 e 3 e fino al 31 ottobre 2019 è vietata, nelle acque dei compartimenti marittimi dell’Adriatico, ad eccezione di quelli di Monfalcone e di Trieste, e dello Ionio, la pesca con il sistema strascico e/o volante – comprendenti i seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti, reti da traino pelagiche a divergenti, reti da traino pelagiche a coppia – entro una distanza dalla costa inferiore alle sei miglia ovvero con una profondità d’acqua inferiore a sessanta metri».

Art. 3

Modifica del comma 4 dell’art. 5 del decreto ministeriale n. 173 del 30 aprile 2019

1. Al comma 4 dell’art. 5 del decreto ministeriale n. 173 del 30 aprile 2019, sono apportate le seguenti modifiche:

– all’inizio del comma, è aggiunto il seguente periodo: «Ferme restando le disposizioni in materia di orario di lavoro a bordo previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271,»;

– dopo la parola «mediterranea», sono aggiunte le seguenti: «alla pesca costiera ravvicinata entro quaranta miglia marine dalle coste, che svolgono campagne di pesca di durata superiore a venti giorni oltre la metà dei quali in acque internazionali,».