MINISTERO POLITICHE AGRICOLE – Decreto ministeriale 30 luglio 2019

Individuazione dei prezzi unitari massimi di ulteriori produzioni agricole, applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato e per l’adesione ai fondi di mutualizzazione nell’anno 2019 – Terzo elenco – Rettifica e integrazione di taluni decreti relativi alle annualità 2017, 2018 e 2019

Art. 1

Prezzi unitari massimi di ulteriori prodotti utilizzabili per la determinazione dei valori assicurabili con polizze agevolabili e per l’adesione ai fondi di mutualizzazione per l’anno 2019

I prezzi unitari massimi di ulteriori prodotti agricoli utilizzabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato e per l’adesione ai fondi di mutualizzazione nell’anno 2019, sono riportati alla lettera a) dell’allegato al presente decreto.

I prezzi di cui al comma 1 codificati per area, per prodotto o gruppo di prodotti della medesima specie botanica o gruppo varietale delle produzioni vegetali, costituiscono il valore massimo di riferimento, fermo restando che, in sede di stipula delle polizze o per l’adesione ai fondi di mutualizzazione, le parti contraenti possono convenire di applicare anche prezzi inferiori, in base alle caratteristiche qualitative e alle condizioni locali di mercato.

Ai fini dell’identificazione univoca del prodotto da assicurare o con il quale aderire al fondo di mutualizzazione, il codice e l’id varietà per i prodotti vegetali di cui all’elenco allegato – seconda e quinta colonna – sono riportati nel Sistema di gestione dei rischi, di cui al decreto ministeriale 12 gennaio 2015, n. 162 e successive modificazioni e integrazioni, e nel Piano assicurativo individuale, o nel Piano di mutualizzazione individuale, e devono essere riscontrabili sulle polizze, o sui certificati di adesione alle polizze collettive, ovvero nella copertura mutualistica annuale.

Il prezzo unitario massimo per le produzioni biologiche non comprese nell’elenco allegato può essere determinato maggiorando, fino al massimo del 50 per cento, il prezzo stabilito per il corrispondente prodotto ottenuto con le tecniche agronomiche ordinarie, a conclusione del periodo di conversione.

Nei casi di cui al comma 4, sul certificato di polizza deve essere riportata la dicitura «produzione biologica» e al medesimo certificato deve essere allegato l’attestato dell’Organismo di controllo preposto per le successive verifiche da parte dell’Autorità competente.

Art. 2

Integrazioni e rettifiche di prezzi ai decreti relativi alle annualità 2017, 2018 e 2019

Sono approvati ulteriori prezzi unitari massimi di taluni prodotti vegetali per gli anni 2017 e 2018, così come riportato alla lettera b) dell’allegato al presente decreto.

I prezzi relativi ai prodotti «Uva da vino DOP – Grumello (rosso)», «Uva da vino DOP – Inferno (rosso)» e «Uva da vino DOP – Sassella (rosso)» di cui al decreto 30 maggio 2019, sono rettificati così come riportato alla lettera c) dell’allegato al presente decreto.

E’ stata corretta la specifica del prodotto «Uva da vino DOP – Greco (bianco)» così come riportato alla lettera c) dell’allegato al presente decreto.

Allegato

INDIVIDUAZIONE DEI PREZZI UNITARI

(Testo dell’allegato)