CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 24 settembre 2019, n. 23691
Tributi – Accertamento analitico induttivo – Società – Litisconsrzio necessario – Omessa integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soci – Nullità dell’intero giudizio
Fatti di causa
A seguito di p.v.c. redatto da funzionari dell’Agenzia delle Entrate, Ufficio di Formia, in data 17.7.2007, venne emesso avviso di accertamento a carico di D.P.D. s.a.s. di C.P. & C., per l’anno 2004, notificato il 29.7.2008, con cui, mediante procedimento analitico-induttivo, venne rideterminato il reddito in € 552.554,00 (a fronte di un dichiarato pari ad € 25.045,00). Anche l’IRAP venne rideterminata in € 62.904,00, mentre venne accertata una maggiore IVA a debito pari ad € 60.889,00, oltre sanzioni ed interessi.
La società propose quindi ricorso dinanzi alla C.T.P. di Latina, che con sentenza del 26.5.2010, l’accolse, annullando l’avviso impugnato. La C.T.R. del Lazio, sez. dist. di Latina, accolse però l’appello dell’Ufficio con sentenza del 5.6.2014, riformando detta decisione e rigettando le domande della ricorrente.
La curatela del Fallimento D.P.D. s.a.s. di C.P. & C. – frattanto dichiarato dal Tribunale di Latina – propone ora ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, illustrati da memoria, cui resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.
Ragioni della decisione
1.1 – Non mette conto esaminare i motivi di ricorso proposti dalla curatela ricorrente, occorrendo provvedere alla cassazione della sentenza impugnata con rinvio al giudice di primo grado, ai sensi dell’art. 383, comma 3, c.p.c. E’ noto, infatti, che “In materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all’art. 5 d.P.R. 22/12/1986 n. 917 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicché tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 14 d.lgs. 546/92 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio” (Cass., Sez. Un., n. 14815/2008; da ultimo, Cass. n. 16730/2018).
Ora, da quanto risulta dagli atti, nonché dall’esame eseguito da questa Corte in pari data sugli atti del ricorso “gemello” N. 17758/2015 R.G. (inerente l’impugnativa dell’accertamento emesso nei confronti della socia accomandataria P.C.), è indubbio che, anzitutto, non si sia proceduto in unico contesto (essendosi omesso di riunire i due procedimenti sin dal primo grado), ma soprattutto che non si sia integrato il contraddittorio nei confronti di tutti i soci della s.a.s. Ne deriva che questo procedimento (nonché quello di cui al ricorso “gemello”), sono affetti da nullità insanabile, stante la necessità di disporre il contraddittorio nei confronti dei restanti soci accomandanti.
2.1 — Si impone dunque la rimessione al giudice di primo grado, affinché proceda alla rinnovazione del giudizio, previa integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri soci, litisconsorti necessari.
Il giudice di merito provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
decidendo sul ricorso, dichiara la nullità della sentenza impugnata e dell’intero procedimento; rimette le parti dinanzi alla C.T.P. di Latina, in diversa composizione, affinché proceda alla rinnovazione del giudizio, previa integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari, provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.