CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 24 settembre 2019, n. 23714
Tributi – Contenzioso tributario – Poteri del giudice di appello – Decisione secondo equità senza indicazione dei motivi in fatto e in diritto – Potere cd. “di equità sostitutiva” – Illegittimità – Nullità della decisione
Ritenuto in fatto
L’Agenzia delle Entrate eseguiva una verifica fiscale a carico della società I. spa concluso con processo verbale di constatazione del 25.9.2008. Successivamente notificava avviso di accertamento per l’anno di imposta 2005, con il quale, sulla scorta delle risultanze del p.v.c., accertava un maggior valore delle rimanenze finali di prodotti finiti per euro 799.388 utilizzando il metodo della percentuale di ricarico, con conseguente maggior reddito ai fini Ires ed Iva.
Contro l’avviso di accertamento l’Agenzia delle Entrate (ndr: la società) proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Napoli che lo accoglieva con sentenza n. 409 del 2012.
L’Agenzia delle Entrate proponeva appello alla Commissione tributaria regionale della Campania che lo accoglieva parzialmente con sentenza del 9.5.2014, riducendo della metà il maggior reddito accertato.
Contro la sentenza di appello la società I. spa propone cinque motivi di ricorso per cassazione.
L’Agenzia delle Entrate intimata non resiste.
Considerato in diritto
1. Il primo motivo denuncia: “Violazione e falsa applicazione dell’art. 56 d.lgs. 546/1992 per violazione del giudicato interno ex art. 360 primo comma n. 3, 4 e 5 cod.proc.civ..
Nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla eccezione di formazione del giudicato interno”.
Il motivo è infondato perché l’atto di appello dell’Ufficio ha contestato complessivamente le conclusioni del giudice di primo grado, concludendo con la richiesta di conferma integrale atto impugnato, in tal modo precludendo il formarsi di un giudicato parziale sulla controversia.
2. Il secondo motivo denuncia:”Violazione e falsa applicazione dell’art. 53 d.lgs. 546/1992 in riferimento all’art. 360 primo comma n. 3, 4 e 5 cod.proc.civ. – Nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla eccezione di inammissibilità dell’appello per mancanza di motivi specifici della impugnazione”.
Il motivo è formulato in termini inammissibili. Il vizio di omessa pronuncia non è configurabile su questioni processuali ma solo in caso di mancato esame di questioni di merito (Sez. 2, Ordinanza n. 1876 del 25/01/2018; Sez. 3 Sentenza n. 25154 del 11/10/2018). Se si considera la censura quale deduzione di una causa di inammissibilità dell’appello per violazione dell’art. 53 decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, che richiede, a pena di inammissibilità, il requisito di specificità dei motivi di appello, la censura è infondata.
3.11 terzo motivo denuncia:”Omesso esame della presunta esistenza delle condizioni per procedere all’accertamento induttivo ai sensi dell’art. 39 d.p.r. 600/1973 con riferimento all’art. 360 primo comma n. 5 cod.proc.civ.”, in quanto la motivazione della C.T.R. “è solo apparente,carente o insufficiente”.
4.11 quarto motivo denuncia: “Violazione e falsa applicazione dell’art. 7 d.lgs. 546/1992 e degli artt. 113, 114 e 115 cod.proc.civ. con riferimento all’art. 360 primo comma n. 3, 4 e 5 cod.proc.civ..
Nullità della sentenza per insussistenza di qualsivoglia potere equitativo.
Il motivo è fondato, con assorbimento del terzo.
Il giudice di appello, in violazione dell’obbligo di pronunciarsi secondo diritto stabilito dall’art. 113 cod.proc.civ., ha ridotto del 50% la pretesa impositiva senza minimamente indicare i “motivi in fatto ed in diritto”, ex art. 36 comma 2 n. 4 decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, che lo hanno indotto ad accogliere parzialmente i motivi di appello dell’Ufficio e a disattendere corrispondentemente le controdeduzioni di parte appellata, decidendo sostanzialmente secondo equità (dando ragione in parti uguali all’uno e all’altro dei contendenti) al di fuori dei casi in cui il giudizio di equità è ammesso. Posto che il processo tributario è un giudizio di “impugnazione merito” e non di mera “impugnazione – annullamento”, il giudice che ritenga l’avviso di accertamento viziato per ragioni sostanziali relative alla determinazione del quantum dell’imponibile o dell’imposta, non può limitarsi all’annullamento dell’atto ma deve egli stesso procedere alla corretta quantificazione della pretesa impositiva. Tale operazione di rideterminazione della corretta entità del tributo non può avvenire sulla base di un inesistente potere di equità sostitutiva, ma, in applicazione della regola generale della pronuncia secondo diritto, deve essere corredata da una motivazione contenente l’esposizione delle circostanze di fatto, desunte dalle risultanze probatorie in atti, e delle ragioni di diritto poste alla base della rideterminazione dell’imponibile. (Sez. 5 n. 10658 del 2019; Sez. 5, Sentenza n. 13294 del 28/06/2016).
5. Il quinto motivo denuncia:” Violazione e falsa applicazione dell’art. 54 d.lgs. 546/1992 con riferimento all’art. 360 primo comma n. 3, 4 e 5 cod.proc.civ. – Omesso esame dell’appello incidentale proposto dall’appellata”, in riferimento alla pronuncia del giudice di primo grado di compensazione delle spese, nonostante l’accoglimento integrale del ricorso della contribuente.
Il motivo è assorbito.
In accoglimento del quarto motivo di ricorso, assorbiti il terzo ed il quinto, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione, alla quale è demandata anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Rigetta il primo ed il secondo motivo; accoglie il quarto motivo, assorbiti il terzo ed il quinto; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione.