Corte di Cassazione, sezione panale, sentenza n. 39322 depositata il 25 settembre 2019
reati fiscali – occultamento o distruzione scritture contabili
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 23 settembre 2016 la Corte di Appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza del 9 ottobre 2013 del Tribunale di Brescia, assolveva MG, nella qualità di titolare della ditta individuale “I.M.G.”, dal reato di cui all’art. 4 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, e rideterminava la pena in mesi nove di reclusione per il reato di cui all’art. 10 del d.lgs. n. 74 cit. perché, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, l’imputato aveva occultato o, comunque distrutto, le fatture emesse dal 2006 al 2008, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi e del volume di affari.
2. Avverso il predetto provvedimento è stato proposto ricorso per cassazione con due motivi di impugnazione.
2.1. Col primo motivo il ricorrente ha dedotto l’estinzione del reato contestato per intervenuta prescrizione, maturata il 20 ottobre 2017 ben prima, pertanto, dell’avvenuta notifica per estratto della sentenza d’appello al ricorrente, eseguita il 21 gennaio 2019.
2.2. Col secondo motivo è stata censurata l’erronea applicazione degli artt. 10 del d.lgs. n. 74 del 2000 e 220 disp. att. cod. proc. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Il teste LC aveva infatti precisato che la presunta distruzione ed occultamento delle fatture si riferiva solamente agli anni 2007 e 2008 e non all’anno 2006. Inoltre risultava acquisito al fascicolo del dibattimento il processo verbale di constatazione, contenente anche delle dichiarazioni rese dal ricorrente senza le prescritte garanzie di legge, e pertanto inutilizzabili.
Secondo la difesa, infine, per sancire la responsabilità in ordine al reato di cui all’art. 10 cit. non sarebbe stato sufficiente il mero superamento delle soglie, ma sarebbe stato necessario dimostrare anche che l’imputato aveva agito al fine di superarle. In specie, non risultava essere stato provato l’elemento soggettivo, atteso che le fatture non rinvenute non erano state contabilizzate, mentre la p.g. non aveva eseguito accertamenti finalizzati a verificare se le fatture rinvenute nella disponibilità della Edile MX S.r.l. e della GX S.n.c. fossero state emesse dal medesimo imputato ed in relazione ai lavori eseguiti.
In definitiva, quindi, la base dell’accertamento era stata rappresentata dalle dichiarazioni rese dallo stesso MG, inutilizzabili e prive di riscontri.
3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso è inammissibile.
4.1. Per quanto riguarda il primo motivo di impugnazione, ed anche a prescindere dall’evidente errore materiale contenuto a pag. 2 del ricorso (a pag. 6 la sentenza impugnata infatti aveva correttamente individuato il termine di prescrizione al 28 ottobre 2017, e non al 20 ottobre 2017 come riportato nell’impugnazione), è del tutto pacifico che, ai fini del computo della prescrizione, rileva il momento della lettura del dispositivo della sentenza di condanna e non quello successivo del deposito della stessa (con la conseguente inammissibilità del ricorso che deduce l’intervenuta estinzione del reato per decorso del termine della prescrizione, essendo il medesimo maturato dopo la pronuncia della sentenza, anche se prima della data di notificazione dell’estratto della decisione all’imputato contumace) (Sez. 1, n. 20432 del 27/01/2015, Lione, Rv. 263365). E’ infatti il momento della lettura del dispositivo della sentenza di condanna a rendere la decisione non più modificabile in relazione alla pretesa punitiva, e non quello successivo di deposito della motivazione, che contiene soltanto l’esposizione dei motivi in fatto e in diritto sui quali la decisione è fondata (Sez. 7, n. 38143 del 13/02/2014, Foggetti, Rv. 262615).
4.1.1. Alla data del 23 settembre 2016, unica rilevante in quanto riferita alla lettura del dispositivo della sentenza d’appello, non era quindi maturata alcuna prescrizione.
4.2. In relazione poi al secondo motivo di ricorso, in atto di appello – ed in relazione al reato contestato – l’odierno ricorrente ebbe a lamentare la mancata produzione delle fatture di vendita emesse dallo stesso imputato, che avrebbero dovuto trovarsi in possesso delle società interessate, mentre avrebbe dovuto essere provato l’elemento soggettivo del reato. Del pari non risultava provata l’effettività dei rapporti negoziali, né l’effettivo esborso da parte delle società cui le fatture si riferivano.
4.2.1. Ciò posto, in primo luogo la norma di cui all’art. 10 cit. non prevede soglie di punibilità, atteso che il legislatore ha individuato il bene giuridico tutelato nell’interesse statale alla trasparenza fiscale del contribuente. La norma penale incriminatrice sanziona l’obbligo di non sottrarre all’accertamento le scritture ed i documenti obbligatori, in tal modo anticipando la soglia di rilevanza penale alle condotte prodromiche all’evasione di imposta (cfr. Sez. 3, n. 3057 del 14/11/2007, dep. 2008, Lanteri, Rv. 238613). Va quindi da sé che la censura addotta in ricorso, sulla mancata indagine in ordine alla volontà di superamento delle soglie, non ha alcun fondamento.
4.2.2. Del pari, la dedotta questione circa la pretesa inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dall’odierno ricorrente è stata posta solamente in sede di legittimità, ed in ogni caso – in via del tutto assorbente – non può che esserne constatata l’insanabile genericità, laddove parimenti solamente col ricorso sono avanzate contestazioni in relazione al contenuto delle dichiarazioni del teste LC. Infine, quanto al mancato rintraccio delle fatture nella disponibilità del ricorrente, la stessa Corte territoriale aveva dato atto che esse erano state rinvenute presso le ditte che avevano avuto i contatti col MG, e che di ciò avevano riferito sia i testi che il verbale di accertamento, mentre l’imputato non le aveva disconosciute.
In proposito, peraltro, poiché la fattura deve essere emessa in duplice esemplare, il rinvenimento di uno di essi presso il terzo destinatario dell’atto – come in specie – può far desumere che il mancato rinvenimento dell’altra copia presso l’emittente sia conseguenza della sua distruzione o del suo occultamento (Sez. 3, n. 41683 del 02/03/2018, Vitali, Rv. 274862).
Infatti la conservazione delle fatture, come noto, è imposta, ai fini fiscali, dagli artt. 39, comma terzo, d.P.R. n. 633 del 1972, e 22, d.P.R, n. 600 del 1973, oltre che, a fini civilistici, dall’art. 2214, comma secondo, cod. civ.. E’ altrettanto noto che la fattura deve essere emessa in duplice esemplare di cui uno è consegnato alla parte (art. 21, comma quarto, d.P.R. n. 633 del 1972). Risponde, dunque, a canoni di logica desumere dal rinvenimento di una fattura presso un terzo il fatto che di quel documento esista fisicamente una copia presso chi l’ha emessa. Ne consegue che non è manifestamente illogico desumere dal mancato rinvenimento di detta copia la conseguenza della sua distruzione ovvero del suo occultamento (così, in motivazione, Sez. 3, n. 41683 cit.).
In definitiva, quindi, l’impossibilità di ricostruire il reddito od il volume d’affari derivante dalla distruzione o dall’occultamento di documenti contabili non deve essere intesa in senso assoluto, sussistendo anche quando è necessario – come è in effetti avvenuto in specie – procedere all’acquisizione presso terzi della documentazione mancante (Sez. 3, n. 7051 del 15/01/2019, Ferrigni, Rv. 275005). Per completezza, infine (e fermo quanto osservato supra), la previsione del dolo specifico richiesta per la sussistenza del delitto di cui all’art. 10 cit. richiede la prova della produzione di reddito e del volume di affari che possono desumersi, in base a norme di comune esperienza, dal fatto che l’agente sia titolare di un’attività commerciale (così, Sez. 3, n. 20786 del 18/04/2002, Russo, Rv. 221616; v. altresì Sez. 3, n. 51836 del 03/10/2018, M., Rv. 274110). Altro non rileva, tenuto conto di quanto è stato osservato in ordine alla determinazione del bene giuridico tutelato.
4.3. In conclusione, pertanto, i motivi di ricorso introducono in parte questioni non proponibili, in parte sono del tutto generici ed infine postulano un ordito normativo invece insussistente, tra l’altro non confrontandosi appieno neppure col provvedimento impugnato e con i rilievi in fatto ivi svolti.
5. Alla stregua delle complessive considerazioni che precedono, pertanto, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso. Tenuto infine conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 2.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle Ammende.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- La non contabilizzazione anche di una sola fattura emessa rinvenuta presso terzi costituisce reato di distruzione e occultamento delle scritture - Cassazione sentenza n. 39322 del 2019
- Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 2002 depositata il 20 gennaio 2020 - L'occultamento o la distruzione di fatture ricevute da terzi integra il reato di occultamento o distruzione di documenti contabili in quanto sono comunque…
- CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 10106 depositata il 16 marzo 2021 - In tema di reati tributari, il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili di cui all'art. 10 del d. lgs n. 74 del 2000 costituisce un reato di…
- CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 10106 depositata il 16 marzo 2021 - In tema di reati tributari, il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili di cui all'art. 10 del d. Igs n. 74 del 2000 costituisce un reato di…
- Corte di Giustizia UE sentenza depositata il 4 maggio 2023, causa C‑127/22 - L’articolo 185 della direttiva 2006/112 deve essere interpretato nel senso che: lo scarto di un bene, che secondo il soggetto passivo era divenuto inutilizzabile nell’ambito…
- CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 33820 depositata il 30 novembre 2020 - Il reato di occultamento o distruzione di documenti contabili ex art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000 non è un reato proprio, perché può essere commesso da «chiunque»,…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Legittimo l’accertamento fiscale sottoscritt
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 10587 depositata…
- Il patto parasociale è l’accordo contrattuale che
Il patto parasociale è l’accordo contrattuale che intercorre fra più soci finali…
- Il soggetto titolare di partita IVA ha diritto al
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 13162 depositata il 14…
- Legittimo il provvedimento che sospende senza retr
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 12790 depositat…
- Possibile la confisca anche se il reato di corruzi
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 19539 depositata il 1…