
Frode fiscale e sequestro conservativo
La Suprema Corte con la sentenza n. 15995 del 08 aprile 2013 si è pronunciata su una vicenda di “frode fiscale” e la conseguenziale azione di sequestro preventivo. Secondo gli Ermellini “.. considerata la stretta tempistica delle donazioni (rispetto alla notifica del verbale di contestazione avvenuta il 25.2.2004); ha poi considerato che lo [Y] continua di fatto ad avere la disponibilità dei cespiti, sulla base di una serie di elementi di fatto, rappresentati dalla convivenza familiare, dalla persistenza degli obblighi di mantenimento, mentre la [X] non ha neppure dimostrato una capacità reddituale tale da consentirle di provvedere al pagamento del mutuo ipotecario.” La tutela del terzo e dei minori c’entra poco quando un giudice emette un decreto di sequestro preventivo avente ad oggetto beni immobiliari donati da un soggetto, con tempistica più che sospetta, alla moglie e ai figli dopo aver commesso illeciti tributari e continuando a disporre pienamente di quei beni. Inutili quindi le doglianze, approdate e respinte dalla Suprema corte, della donna che lamentava violazione di legge per mancanza assoluta di motivazione e inosservanza delle norme sul sequestro, sulla tutela del terzo e dei minori. Il terzo, nel caso di specie, era la banca mutuante – la donna, per accordi coniugali si era accollata il mutuo residuo su uno dei tre appartamenti donati, pur non avendo capacità reddituale adeguata a sostenerlo – che, come i giudici hanno chiarito, gode comunque degli strumenti di tutela a favore del creditore ipotecario. Quanto all’interesse dei minori, annotano i massimi giudici confortando la decisione di merito, “i genitori si sono qualificati come legali rappresentanti dei figli e non risulta la nomina di un curatore speciale”. Infine la decisione del Gip risulta del tutto motivata, avendo ritenuto sussistente a carico dell’indagato il fumus dei reati di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti e sottrazione fraudolenta di immobili al pagamento di imposte. E ancora: la ricorrente non può essere ritenuta estranea alla condotta dell’indagato e quest’ultimo, inoltre, continua ad avere la disponibilità dei cespiti. Sequestro preventivo legittimo, dunque, e ricorso rigettato.
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