CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 01 ottobre 2019, n. 24488

Pretesa contributiva Inail – Prescrizione del credito – Annullamento della cartella esattoriale – Accertamento

Rilevato che

Con ricorso al Tribunale di Reggio Calabria, L.P.D. proponeva opposizione all’intimazione di pagamento n. 2007/0020754, della cartella 094 2003 00077889 93 e del ruolo su di esse fondato, contestando il diritto alla riscossione coattiva della somma ivi portata di €.2.442,36 oltre accessori, pretesamente dovuti all’INAIL per contributi non pagati nell’anno 1995. Dedotta la prescrizione del credito e comunque l’infondatezza della pretesa, chiedeva l’annullamento dell’intimazione così come del ruolo e della relativa cartella dai quali l’intimazione procedeva.

Resistendo l’Inail e la concessionaria Equitalia E.T.R. s.p.a., con sentenza pronunciata il 9 dicembre 2008 il giudice di primo grado ha accolto l’opposizione annullando l’intimazione, dichiarando prescritta la pretesa contributiva.

Avverso tale sentenza Inail ed Equitalia proponevano appello; nella resistenza del L. in entrambi i giudizi, dispostane la riunione, la Corte d’appello di Reggio Calabria, con sentenza depositata il 4.7.13, accoglieva il gravame e rigettava l’opposizione proposta dal L.. Riteneva infondata l’eccezione di quest’ultimo circa la mancata ricezione della notifica della cartella di pagamento, fondata sul disconoscimento dell’avviso di ricevimento sottoscritto dal destinatario il 25.3.03 riferito alla raccomandata 60082181407-1 cui era allegato il bollettino contenente il numero della cartella di pagamento di cui sopra, ritenendo il disconoscimento assolutamente generico.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il L., affidato a tre motivi, poi illustrati con memoria, cui resiste l’INAIL con controricorso, mentre Equitalia è rimasta intimata.

La causa, dapprima esaminata dalla sesta sezione in sede camerale è stata rimessa alla presente pubblica udienza.

Considerato che

Il ricorrente, senza alcuna indicazione di una delle ipotesi previste dall’art. 360 c.p.c., si duole del negato valore al disconoscimento della conformità all’originale delle copie fotostatiche prodotte da Equitalia inerenti la ricevuta di ritorno della notifica a mezzo posta della cartella di pagamento impugnata, lamentando che gli artt. 2712 e 2719 c.c. non prevedono al riguardo formule sacramentali.

La doglianza, come già ritenuto dall’ordinanza resa in sede camerale, è inammissibile per non essere stato prodotto l’atto (avviso di ricevimento) contestato (disconosciuto) su cui il ricorso si fonda, sia ai sensi dell’art. 366, co. 1, n. 6 c.p.c., sia dell’art. 369, co. 2 n.4 c.p.c.

Ciò vale a maggior ragione nella specie, ove viene contestata la genuinità dell’avviso di ricevimento in questione.

Con altro, non meglio qualificato ex art. 360 c.p.c., motivo il L. si duole che la sentenza impugnata abbia ritenuto sufficiente a provare la notifica della cartella di pagamento la sola produzione della ricevuta di ritorno.

Il motivo, strettamente collegato al primo, è infondato, posto che la Corte di merito ha ritenuto, con accertamento di fatto non censurabile ex art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c., che tale ricevuta dell’avviso di ricevimento sottoscritto dal destinatario il 25.3.03 era riferito alla raccomandata (60082181407-1) cui era allegato il bollettino, con attestato di conformità all’originale, contenente esattamente il numero della cartella di pagamento di cui si discute (e sopra menzionato), accertando che tra l’estratto del ruolo e la copia dell’avviso di ricevimento vi era assoluta coincidenza. Posto che l’invocato art. 26 d.P.R. n. 602/73 prevede la possibilità di effettuare la notificazione della cartella di pagamento mediante raccomandata con avviso di ricevimento, la censura si risolve ancora una volta nel contestare la ritualità del ridetto avviso, di cui si è già detto.

Lo stesso dicasi quanto alla telegrafica doglianza in ordine alla sussistenza della prescrizione estintiva della somma pretesa, sempre connessa (conseguente) all’inefficacia della notificazione de qua.

Il ricorso deve essere pertanto rigettato.

Non risultando alcuna dichiarazione reddituale ex art. 152 d.a. c.p.c., le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Nulla sulle spese per Equitalia Sud s.p.a., rimasta intimata.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, in favore dell’INAIL, che liquida in €.200,00 per esborsi, €.3.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, ed accessori di legge. Nulla sulle spese quanto ad Equitalia Sud s.p.a. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115\02, nel testo risultante dalla L. 24.12.12 n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.