CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 30 settembre 2019, n. 24373
Pretesa contributiva – Verbale di accertamento ispettivo – Obbligo di iscrizione alla gestione commercianti quali produttori liberi di impresa di assicurazioni
Rilevato che
1. la Corte d’appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale in sede di rigetto della domanda di accertamento negativo proposta da C.P. e L.G., confermando la pretesa contributiva oggetto di verbale di accertamento ispettivo con il quale era stato ritenuto l’obbligo di iscrizione alla gestione commercianti quali produttori liberi di impresa di assicurazioni ai sensi dell’art. 44, comma 2, del D.L. 30 settembre 2003 n.269 conv. con modif. in L. 24 novembre 2003 n. 326, per il periodo dal 2006 per la G. e dal 2003 per la P.;
2. ad avviso della Corte territoriale il rinvio alla contrattazione collettiva corporativa, chiaramente non più in vigore, sarebbe da intendersi limitato alla mera definizione normativa di “produttore libero” nel campo assicurativo e che, considerata la palese volontà della legge di estendere la protezione previdenziale a detta figura, non assumerebbe rilievo la circostanza che il produttore sia legato ad una agenzia o alla stessa società assicurativa. Inoltre, nel caso di specie, ha ritenuto provata l’assenza del carattere occasionale delle prestazioni data la presenza di una lettera di autorizzazione ad espletare l’attività con attribuzione di una P. e l’infondatezza dell’eccezione di prescrizione;
3. per la cassazione di tale decisione hanno proposto ricorso la P. e la G. affidato a tre motivi cui l’Inps, in proprio e nella qualità, ha resistito con controricorso;
4. comunicata alle parti la proposta del relatore — unitamente al decreto di fissazione dell’udienza — ai sensi dell’articolo 380 bis cod. proc. civ., all’esito del deposito di memoria ex art. 380 bis cod. proc. civ. da parte dell’INPS, la sesta sezione civile di questa Corte, con ordinanza interlocutoria n. 13349/2018 del 28 maggio 2018 ha rimesso la causa alla sezione semplice (quarta) in pubblica udienza ravvisandone l’opportunità in considerazione dei rilievi sollevati dall’istituto nella predetta memoria;
5. indi, la causa è stata fissata per la trattazione in camera di consiglio essendo intervenute “medio tempore” pronunce di questa Corte che hanno risolto le questioni sollevate dall’INPS; le ricorrenti hanno depositato memoria in prossimità dell’udienza;
considerato che
6. con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione del Contratto Collettivo Corporativo per la disciplina dei rapporti tra le agenzie, le sub-agenzie ed i produttori di assicurazione del 25 maggio 1939, in combinato disposto con l’articolo 44, comma 2, del decreto legge 30 settembre 2003 n.269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003 n. 326 e dell’articolo 12 disp. prel. cod. civ. assumendosi la riferibilità della definizione dei produttori recata dal contratto collettivo corporativo ai soli produttori di agenzie di assicurazione; con il secondo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione dell’articolo 13 disp. prel. cod. civ. a tenore del quale «le norme corporative non possono essere applicate a casi simili o a materie analoghe a quelli da esse contemplati»; con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione del contratto collettivo corporativo per la disciplina dei rapporti tra le agenzie, le sub-agenzie ed i produttori di assicurazione del 25 maggio 1939 e dell’articolo 44, comma 2, del d.l. n. 269/2003, conv. in L. n. 326/2003, nonché dell’articolo 2697 cod. civ. assumendo che i contenuti della lettera di autorizzazione allegata al suddetto contratto collettivo prevedevano l’attribuzione al produttore di una «zona» o «P.» ed il potere di firmare proposte contrattuali, elementi essenziali, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di merito, che non erano stati provati dall’INPS;
7. il primo ed il secondo motivo, da trattare congiuntamente per la stretta connessione, sono fondati, dovendosi dare continuità al principio secondo cui l’obbligo di iscrizione di cui all’art. 44, comma 2, d.l. n. 269/2003, cit., non include la posizione dei produttori di assicurazione che svolgono la loro attività direttamente per conto delle imprese assicurative, ma solo quella dei produttori collegati ad agenti o subagenti, in quanto il richiamo della norma al contratto collettivo corporativo intercorrente tra produttori ed agenzie e sub-agenzie e la qualità dei soggetti collettivi contraenti è, per la precisione del rinvio, un elemento significativo utilizzato dal legislatore per strutturare la disposizione, che porta ad escludere la correttezza di interpretazioni analogiche (Cass. n. 1768 del 24 gennaio 2018). Tale principio è stato ribadito anche a fronte delle perplessità sollevate da questa Sesta sezione con ordinanze interlocutorie dello stesso contenuto di quella emessa nel presente giudizio essendosi precisato che, ai fini dell’inquadramento previdenziale dei produttori assicurativi diretti, rilevano le concrete modalità di esercizio dell’attività di ricerca del cliente assicurativo, con la conseguenza che l’iscrizione va effettuata presso la Gestione commercianti ordinaria ove tale attività sia svolta dal produttore in forma di impresa e presso la Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, L. 8 agosto 1995 n. 335, ove l’attività in questione sia esercitata mediante apporto personale, coordinato e continuativo, privo di carattere imprenditoriale, o in forma autonoma occasionale da cui derivi un reddito annuo superiore ad euro 5.000,00 (Cass. n. 30554 del 26 novembre 2018). A tali principi non si è attenuta la sentenza impugnata, avendo operato una non corretta assimilazione dei produttori diretti di compagnia ai produttori operanti in rapporto con agenti e subagenti;
8. la manifesta fondatezza dei suddetti motivi, autonomamente decisivi ad escludere la riconducibilità alle ricorrenti della disciplina di cui all’articolo 44, comma 2, d.l. n.269/2003, determina l’assorbimento del terzo;
9. pertanto, la sentenza impugnata deve essere cassata con decisione nel merito – ai sensi dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ. non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto – con l’accoglimento della originaria domanda dichiarando Catia P. e Lina G. non tenute alla iscrizione nella gestione relativa agli esercenti attività commerciali ai sensi dell’art. 44, comma 2, d.l. n. 269/2003 conv. in L. n. 326/2003;
10. le spese dell’intero processo vanno interamente compensate tra le parti essendo state le questioni oggetto di causa solo di recente risolte dalle richiamate pronunce di questa Corte;
P.Q.M.
accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, dichiara le ricorrenti non tenute all’iscrizione nella gestione relativa agli esercenti attività commerciali ai sensi dell’art. 44, comma 2, d.l. n. 269/2003 conv. in L. n. 326/2003; compensa le spese dell’intero processo.
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