CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 30 settembre 2019, n. 24269

Tributi – Redditi di lavoro dipendente – Stock options – Regime di tassazione – Modifiche introdotte dal D.L. n. 262 del 2006 – Applicabilità – Momento rilevante – Esercizio del diritto di opzione. – Rivalutazione del valore di acquisto delle partecipazioni ex art. 5 della L. n. 448 del 2001 – Inapplicabilità

Fatti di causa

Nell’anno 2004, F.R.D., dipendente della società A. spa, si vedeva offrire dal proprio datore di lavoro dei diritti di opzione, non cedibili a terzi, per l’acquisto di azioni della società lussemburghese A.I. S.A., controllante la stessa A., ad un prezzo pari al valore delle azioni al momento dell’offerta, corrispondente ad euro 74.375, con possibilità di esercizio di tali diritti di opzione ad una determinata scadenza.

Nel corso del 2005, il contribuente rivalutava ai fini fiscali i diritti in questione, previa apposita perizia di stima, e pagava una imposta sostitutiva, fissandone il valore a euro 144.780.

Nel dicembre 2006 lo stesso esercitava il diritto di opzione, acquistando le azioni, e contestualmente rivendendole al prezzo di euro 432.284,39.

Il datore di lavoro applicava sulla plusvalenza una ritenuta, secondo il regime di tassazione vigente in quel momento, considerando quale valore di riferimento quello risultante dalla differenza tra il prezzo di vendita delle azioni (euro 432.284,39) ed il prezzo di esercizio del diritto di opzione (euro 74.375,00), e cioè quello di euro 357.909,39.

Il contribuente, per parte sua, riteneva, invece, che la tassazione dovesse essere quella risultante dalla normativa del 2004 (modificata proprio nel 2006) che prevedeva l’imponibilità solo al momento della cessione delle azioni, con una aliquota del 12,50%, e comunque riteneva che il valore da prendere a riferimento fosse quello risultante dalla rivalutazione operata nel 2005.

Chiedeva, pertanto il rimborso della maggior somma trattenuta. A fronte del silenzio rifiuto dell’ufficio, impugnava lo stesso davanti alla CTP di Bari, la quale rigettava il ricorso. Il contribuente proponeva appello, e la CTR della Puglia lo respingeva. Per la cassazione di quest’ultima sentenza ricorre a questa Corte il contribuente, sulla base di due motivi.

Resiste l’Agenzia delle Entrate con controricorso.

Il contribuente ha depositato memoria in vista della pubblica udienza odierna, alla quale il ricorso è stato chiamato a seguito di avviso notificato a mezzo PEC con invio telematico perfezionatosi il 5.4.2019.

Ragioni della decisione

Con il primo motivo il contribuente deduce violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 n. 3 c.p.c., dell’art. 1, comma 1, e dell’art. 3, comma 1, secondo periodo, legge n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente) in relazione all’art. 51, comma 2, lett. g-bis dpr 917 del 1986 (t.u.i.r.) nella formulazione ratione temporis applicabile.

La CTR ha errato laddove ha ritenuto applicabile la disciplina introdotta nel 2006, ed in particolare del d.l. n. 262 del 2006, in violazione del suddetto art 3 della legge 212 del 2000 – secondo il quale le modifiche ad una specifica disciplina fiscale di imposte periodiche in corso di anno di imposta entrano in vigore dal periodo di imposta successivo -, ed in mancanza di una specifica disciplina transitoria nella suddetta nuova disciplina. Ha inoltre errato a prendere come riferimento per la tassazione il momento di effettiva attribuzione delle azioni per esercizio del diritto di opzione, anziché quello, anteriore, di adesione del beneficiario al piano di stock option.

Il motivo è infondato.

Questa Corte ha avuto modo di occuparsi, anche di recente, in più occasioni del problema oggetto della presente causa, che riguarda specificamente i casi in cui il diritto di opzione è stato esercitato dopo l’entrata in vigore del d.l. 262 del 2006.

Occorre, infatti, ricordare sinteticamente i termini del problema: al momento dell’offerta del diritto di opzione, nel 2004, l’art. 51, comma 2, lett. g-bis) tuir escludeva dalla formazione del reddito di lavoro dipendente l’incremento di valore delle azioni generatosi fra il momento di attribuzione dei diritti di opzione ed il momento di esercizio degli stessi, per cui l’incremento di valore era imponibile solo al momento successivo della vendita delle azioni ottenute mediante l’esercizio dei diritti di opzione, scontando la tassazione del 12,5 per cento prevista per i capital gain, e l’accesso al regime agevolativo era subordinato al rispetto di due condizioni, ossia a) che l’ammontare corrisposto dal beneficiario per l’esercizio dell’opzione fosse «almeno pari» al valore delle azioni al momento dell’offerta; b) che le partecipazioni possedute dal beneficiario non rappresentassero una percentuale dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria o di partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 10 per cento.

Nel corso del 2006 la disciplina è stata oggetto di modifica con ben tre interventi normativi:

1) il d.l. n. 223 del 2006, ha abrogato la disciplina previgente, con la conseguenza che è stato attratto a tassazione ordinaria, come reddito da lavoro dipendente, l’incremento di valore prima escluso;

2) successivamente, in sede di conversione del suddetto d.l. 223 del 2006, e quindi con la legge n. 248 del 2006, la disciplina prima abrogata è stata reintrodotta, con l’aggiunta di due nuove condizioni applicative, per cui era anche richiesto che: a) le azioni ricevute non fossero cedute o costituite in garanzia nei cinque anni successivi alla data di assegnazione, b) il valore delle azioni assegnate non superasse l’importo della retribuzione lorda annua relativa al periodo di imposta precedente a quello di assegnazione);

3) in seguito, il d.l. n. 262 del 2006, come convertito dalla legge n. 286 del 2006, ha aggiunto alle due condizioni di accesso alla disciplina agevolativa previste nell’originario regime, ulteriori tre condizioni, ossia a) il mantenimento, nei cinque anni successivi alla data di assegnazione, di un investimento delle azioni ricevute almeno pari alla differenza tra il valore normale delle azioni al momento dell’assegnazione e l’ammontare corrisposto dal beneficiario; b) l’esercitabilità dell’opzione «non prima» che siano scaduti tre anni dalla sua attribuzione; c) la quotazione delle azioni oggetto delle stock options quando l’opzione diviene esercitabile.

Nei casi in cui, come in quello di specie – ma anche in altri di cui questa Corte si è occupata di recente – l’esercizio del diritto di opzione è avvenuto il 15 dicembre 2006 (allorché per i contribuenti risultavano pienamente integrate le due condizioni previste nell’originario regime, mentre non risultavano presenti le altre condizioni risultanti dal d.l. n 262 del 2006), i contribuenti – e tra essi oggi l’odierno ricorrente – hanno sostenuto che, in assenza di una «disciplina transitoria» o di una «disposizione analoga» sulla decorrenza in deroga espressa all’art. 3, comma 1, dello Statuto dei diritti del contribuente, la nuova disciplina risultante dal citato dl. n. 262 del 2006 non fosse applicabile ai cd. “piani in corso”, ossia ai piani di stock options già deliberati alla data di entrata in vigore del nuovo regime fiscale risultante dall’ultimo intervento di modifica, ma i cui diritti di opzione non erano stati ancora esercitati dal dipendente, avendo efficacia solo a partire dal periodo di imposta 2007, ossia il primo successivo a quello in corso al momento di entrata in vigore delle modifiche, come previsto dal richiamato art. 3, comma 1, legge n. 212 del 2000, con conseguente operatività nel caso di specie dell’art. 51, comma 2, lett. g-bis) del t.u.i.r. nella formulazione vigente fino al 4 luglio 2006.

Riassunta in questi termini la questione, questo collegio ritiene che non vi siano ragioni per discostarsi dalle precedenti pronunce che questa Corte ha reso sui casi analoghi, ed in particolare sez. V, n. 6118 del 2019, che ha enunciato “in subiecta materia” i principi di diritto di seguito riportati:

In tema di determinazione del reddito da lavoro dipendente, la disposizione agevolativa che esclude l’imputazione della plusvalenza per le cd. “stock options” ai sensi dell’art. 51, comma 2, lett. g-bis), del d.P.R. n. 917 del 1986, nella formulazione introdotta dal d.l. n. 262 del 2006, conv. in l. n. 286 del 2006, non soggiace all’applicazione dell’art. 3, comma 1, della l. n. 212 del 2000, relativo ai soli tributi periodici destinati a durare nel tempo, avendo la novella inciso meramente sulle condizioni al verificarsi delle quali può trovare applicazione l’imposta sostitutiva, avente natura istantanea, sicché detta disciplina non contrasta con i principi dell’affidamento e di certezza giuridica, dovendosi escludere che al momento dell’offerta del diritto di opzione il contribuente potesse avere certezza che il valore delle azioni si sarebbe incrementato e potesse, di conseguenza, fare affidamento sull’immutabilità delle previsioni agevolative.

In tema di determinazione del reddito imponibile, l’art. 5 della l. n. 448 del 2001 – cui rinvia l’art. 11-quaterdecies, comma 4, del d.l. n. 203 del 2005, conv., con modif., in l. n. 248 del 2005 – nel consentire al contribuente la rideterminazione del valore di acquisto delle partecipazioni (qualificate e non qualificate), previo versamento di un’imposta sostitutiva sulla rivalutazione, disciplina le plusvalenze e minusvalenze derivanti, in caso di cessione a titolo oneroso, da redditi diversi di natura finanziaria di cui all’art. 81 (ora 67) del d.P.R. n. 917 del 1986, con la conseguenza che non è applicabile alle cd. “stock options” correlate all’imposizione di plusvalenze imputabili a redditi di lavoro dipendente.

Infatti, nell’alternativa tra il momento dell’offerta del diritto di opzione e quello del suo concreto esercizio, la disciplina applicabile è quella sussistente in quest’ultimo, rappresentando esso il presupposto impositivo, perché le azioni entrano a far parte del patrimonio del dipendente solo nel momento in cui l’opzione viene esercitata o ceduta.

La CTR ha chiaramente affermato tale principio e la sua interpretazione è, quindi, immune da vizi.

Questo è il concetto fondamentale al quale occorre rifarsi, al di là della terminologia utilizzata nelle varie sentenze, che è stata oggetto di analisi critica da parte del ricorrente in memoria (si veda sez. V, n. 17695 del 2019).

Questa conclusione non è contrastante con l’art. 3 dello Statuto del Contribuente (legge 212 del 2000), su cui il ricorrente si sofferma approfonditamente nella memoria suddetta.

Se, infatti, si analizza la Relazione della VI commissione permanente (Finanze) presentata alla Presidenza il 20 settembre 1999 sul disegno di legge n. 4818 approvato dal Senato della Repubblica il 22 aprile 1998 – presentato dal Ministro delle Finanze di concerto con il Ministro degli Affari Esteri e con il Ministro del Tesoro e del Bilancio e della Programmazione economica -, “Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”, in cui, a proposito dell’art. 3 si afferma che la ragione, o una delle ragioni della disposizione, è che se il contribuente deve poter organizzare, nel modo a lui economicamente favorevole, i fatti più rilevanti dal punto di vista tributario, deve conoscere la legge in vigore al momento della loro organizzazione, nella fattispecie il momento della “organizzazione” ad opera del contribuente del fatto rilevante dal punto di vista tributario è quello dell’esercizio del diritto di opzione.

Questo collegio è consapevole del fatto che il contribuente non sta lamentando un’applicazione retroattiva della norma, ma sta invocando soltanto la diretta applicabilità della disposizione del d.l. 262 a partire dal 1 gennaio successivo, e non quindi nell’anno 2006 in cui è avvenuto l’esercizio del diritto di opzione, ma resta il fatto che la norma deve avere un’interpretazione coerente con il suo scopo in relazione alla fattispecie concreta.

La lettura dell’art. 3 deve essere compiuta nel contesto complessivo dello statuto, e non va presa in maniera isolata.

In questo senso, il primo principio che emerge proprio dallo stesso art. 3 è quello per cui le norme tributarie non devono creare incertezza sulla disciplina di fatti rilevanti ai fini fiscali. Anche la disposizione del secondo periodo dell’art 3 comma 1 è ricondotta in dottrina a tale principio, con specifico riferimento alle imposte periodiche. Scopo di tale specifica disposizione è evitare la prassi, che si verificava all’epoca dell’approvazione dello Statuto, secondo cui una modifica normativa intervenuta verso la fine dell’anno di imposta (classico il caso delle leggi allora chiamate “finanziarie”, di fine anno) o addirittura tra la fine dell’anno di imposta ed il momento di presentazione della dichiarazione (temporalmente nell’anno successivo) incidesse – specialmente se in pejus per il contribuente – sulla disciplina tributaria di fatti avvenuti nel corso dell’anno fiscale stesso, e quindi materialmente in un momento anteriore.

Questa situazione però non si pone nel caso di specie, in cui è vero che, in generale, la disciplina di cui si discute riguarda la determinazione della base imponibile irpef in senso lato, ma, nello specifico, riguarda l’assoggettabilità a ritenuta di una plusvalenza formatasi in un determinato momento storico. Ora, la normativa in questione è anteriore alla formazione del presupposto impositivo, per cui non vi è ragione per cui la stessa non si debba applicare a fatti verificatisi dopo la sua approvazione.

Pretendere che non solo la disciplina del d.l. 262, ma, a questo punto, di fatto, tutti gli interventi verificatisi nel 2006 siano entrati in vigore direttamente dall’1.1.2007, e siano quindi stati inapplicabili ai fatti avvenuti nel 2006 stesso, va al di là dello scopo dell’art. 3 dello statuto – che non è quello di impedire l’applicazione di norme tributarie a fatti commessi dopo la loro entrata in vigore, ma quello di impedire, a causa di modifiche normative, il verificarsi di una situazione di incertezza a danno del contribuente -, oltre a vanificare i suddetti interventi normativi che avevano la chiara finalità di assoggettare alle nuove discipline succedutesi i fatti avvenuti temporalmente dopo la loro approvazione. Per di più, invocare l’applicazione solo dall’1.1.2007 delle normative succedutesi nel 2006 pone anche dei problemi sulla rilevanza delle discipline intermedie di cui al d.l. 223 e della legge di conversione, poi superate dal d.l. 262 dello stesso anno.

Se tutti tali interventi avessero avuto efficacia solo dall’1.1.2007, i primi due non sarebbero in sostanza mai entrati in vigore, perché superati dal più recente rappresentato dal d.l. 262, rendendo in sostanza vana l’attività legislativa che li ha riguardati, per cui ci si deve chiedere se questo fosse veramente l’intento del legislatore.

Con il secondo motivo il contribuente deduce violazione, ex art. 360 n. 3 c.p.c., dell’art. 163 dpr 917 del 1986 in combinato disposto con l’art. 53 Cost., e conseguentemente falsa applicazione dell’art. 5 legge 448 del 2001, cui rinvia l’art. 11- quaterdecies, comma 4, d.l. n. 203 del 2005, convertito in legge n. 248 del 2005.

La CTR ha errato laddove non ha tenuto conto della rivalutazione effettuata, che avrebbe determinato un diverso, e più alto, valore iniziale, e di conseguenza una minore plusvalenza.

Il motivo è infondato.

Come messo in luce da questa Corte sez. V n. 6118 del 2019, decidendo lo stesso motivo in controversia del tutto analoga.

La circolare n. 12/E/2002, richiamata dallo stesso ricorrente, chiarisce in premessa, che «L’art. 5 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria per il 2002) – cui rinvia l’art. 11-quaterdecies, comma 4, del d. l. n. 203/2005, convertito, con modificazioni, con legge n. 248/2005 – consente ai contribuenti che detengono titoli, quote o diritti, che non siano negoziati nei mercati regolamentati, di rideterminare i valori di acquisto degli stessi alla data di acquisto del 1/1/2002. Il costo di acquisto “rideterminato”, secondo le modalità contenute nell’art. 5, è utilizzabile ai fini del calcolo dei redditi diversi di natura finanziaria di cui all’art. 81, comma 1, lettere c) e c-bis) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. In particolare, la disposizione in commento prevede che agli effetti della determinazione delle predette plusvalenze e minusvalenze, per i titoli, le quote o i diritti non negoziati nei mercati regolamentati, posseduti alla data del 1°  gennaio 2002, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore degli stessi a tale data…».

Il quarto comma dell’art. 11- quaterdecies del d.l. n. 203 del 2005 ha riaperto i termini per la rivalutazione di titoli, quote e diritti non negoziati posseduti al 1° gennaio 2005, modificando il secondo comma dell’art. 2 del dl. n. 282 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2003, sostituendo alla data del 1.1.2002, originariamente prevista, quella del 10.1.2005; il comma 2 del d.l. n. 282 del 2005, da ultimo citato, a sua volta rinvia agli artt. 5 e 7 della legge n. 448/2001.

Poiché l’art. 5 della legge 448 del 2001 prevede espressamente che il «valore» rideterminato è riservato «agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all’art. 81, comma 1, lett. c) e c-bis) del t.u.i.r. », ossia in caso di cessioni a titolo oneroso di partecipazioni qualificate e di partecipazioni non qualificate, semprechè sia stata corrisposta l’imposta sostitutiva dovuta, entro il termine previsto dalla norma, risulta evidente che detta disposizione normativa, destinata a disciplinare la tassazione di plusvalenze derivanti da redditi diversi di natura finanziaria, non può essere invocata ed applicata ai fini della tassazione di plusvalenze imputabili a redditi di lavoro dipendente, come quelli di cui si discute nel caso in esame.

Il collegio condivide questa conclusione, affermata anche nelle altre controversie analoghe alla presente (si veda sez. V, n. 9604 del 2019; sez. V, n. 3458 del 2019).

Il ricorso deve, quindi, essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza. Sono, pertanto, a carico del ricorrente e, tenuto conto del valore della causa, si liquidano in euro 7.300 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 7.300 oltre spese prenotate a debito.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.