L’articolo 10 del D.L. n. 34 del 2019 (decreto Crescita), convertito con modificazioni dalla legge n. 54/2019, ha introdotto la possibilità di richiedere lo sconto in fattura per gli interventi di adozione di misure antisismiche e di efficienza energetica da parte dei contribuenti. La norma in commento statuisce che “in luogo dell’utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest’ultimo rimborsato sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l’applicazione dei limiti di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta facolta’ di cedere il credito d’imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilita’ di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari”
Il 31 luglio 2019 l’Agenzia delle Entrate ha emanato il provvedimento n. 660057, di cui al comma 3 del citato articolo 10. Con il predetto provvedimento sono stabilite le modalità, per i contribuenti che desiderano optare per lo “sconto in fattura”, di comunicazione della scelta, a pena d’inefficacia, entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese per gli interventi che danno diritto alle detrazioni.
La comunicazione effettuata dal soggetto avente diritto alla detrazione, utilizzando le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate e deve contenere, a pena d’inammissibilità:
- la denominazione e il codice fiscale del soggetto avente diritto alla detrazione;
- la tipologia di intervento effettuato;
- l’importo complessivo della spesa sostenuta;
- l’anno di sostenimento della spesa;
- l’importo complessivo del contributo richiesto (pari alla detrazione spettante);
- i dati catastali dell’immobile oggetto dell’intervento;
- la denominazione e il codice fiscale del fornitore che applica lo sconto;
- la data in cui è stata esercitata l’opzione;
- l’assenso del fornitore all’esercizio dell’opzione e la conferma del riconoscimento del contributo, sotto forma di sconto di pari importo sul corrispettivo dovuto per l’intervento effettuato.
Per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici condominiali la comunicazione è invece appannaggio dell’amministratore di condominio, mediante il flusso informativo utilizzato per trasmettere i dati necessari alla predisposizione della precompilata.
Il contributo è pari alla detrazione dall’imposta lorda spettante per gli interventi di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico e qualora si è in presenza di di diversi fornitori per il medesimo intervento, la detrazione spettante è commisurata all’importo complessivo delle spese sostenute nel periodo d’imposta nei confronti di ciascuno di essi. Il contribuente deve eseguire il pagamento della spesa con il cd. bonifico parlante
- Sostituzione di infissi e caldaie a condensazione
- bonus stufe a pellete
- la messa in sicurezza antisismica
- la riqualificazione dell’involucro di un edificio
Il fornitore recupera lo sconto praticato al proprio cliente dovrà preventivamente confermare l’esercizio dell’opzione da parte del soggetto avente diritto alla detrazione e attestare l’effettuazione dello sconto, utilizzando le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate e dal decimo giorno del mese successivo potrà procedere al recupero del predetto “sconto”, sotto forma di credito d’imposta, a mezzo del modello F24.
In alternativa, potrà cederlo ai propri fornitori, ma non a banche e ad altri intermediari finanziari.
La compensazione sarà divisa in cinque rate annuali di pari importo.
Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia n. 660057 prevede nelle ipotesi in cui l’impresa non abbia capienza sufficiente che «la quota di credito che non è utilizzata nell’anno può essere utilizzata negli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso».
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