CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 03 ottobre 2019, n. 24710
Tributi – Avviso di accertamento – Notifica in qualità di legale rappresentante alla data cui si riferisce l’accertamento – Intervenuta cessazione della qualità alla data della notifica – Assenza di legittimazione ad agire in giudizio – Inammissibilità del ricorso – Nullità del giudizio
Rilevato che
1. con la sentenza n. 354/32/13 del 18/10/2013, la Commissione tributaria regionale della Campania (di seguito CTR) rigettava l’appello proposto da R.S. avverso la sentenza n. 92/17/12 della Commissione tributaria provinciale di Napoli (di seguito CTP), che aveva a sua volta rigettato il ricorso proposto dal contribuente nei confronti di un avviso di accertamento concernente IRES, IRAP ed IVA relativo all’anno d’imposta 2004 ed emesso nei confronti della R. s.r.l.;
1.1. come si evince anche dalla sentenza della CTR: a) l’avviso di accertamento era stato notificato allo S. in ragione della sua qualità di rappresentante legale della menzionata società; b) la CTP respingeva il ricorso del contribuente; c) la sentenza della CTP era appellata da R.S.;
1.2. su queste premesse, la CTR motivava il rigetto dell’appello evidenziando che: a) la notifica dell’avviso di accertamento nei confronti dello S. si giustificava in ragione della qualità di legale rappresentante della R. s.r.l. alla data cui si riferisce l’accertamento; b) l’intervenuta cessazione della qualità di legale rappresentante «incide al più sulla legittimazione ad agire in giudizio, che certamente non produce, sulla controversia, effetti favorevoli all’appellante»;
2. S. impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo;
3. l’Agenzia delle entrate depositava atto di costituzione al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ex art. 370, primo comma, cod. proc. civ.
Considerato che
1. con l’unico, complesso, motivo di ricorso la ricorrente deduce: a) la violazione o la falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., evidenziando che il nominativo a cui la notifica è indirizzata deve corrispondere al nominativo dell’atto notificato; b) la nullità della sentenza e del procedimento, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., in ragione del mancato controllo tra l’intestatario della raccomandata e il destinatario del documento contenuto nella stessa; c) l’omesso esame, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., di un fatto decisivo per il giudizio e che è stato oggetto di discussione tra le parti, costituito dalla circostanza che la raccomandata indirizzata a S. contiene un atto indirizzato a soggetto diverso;
2. peraltro, va pregiudizialmente considerato che, come sostenuto in ricorso e accertato dalla sentenza della CTR, R.S. era legale rappresentante della R. s.r.l. alla data cui si riferisce l’accertamento e non già alla data della notificazione dell’avviso;
2.1. orbene, indipendentemente da ogni questione relativa alla notificazione dell’avviso di accertamento al ricorrente in proprio o nella qualità di legale rappresentante della R. s.r.l. con riferimento all’anno d’imposta 2004, non è dubbio che S. non è legittimato ad impugnare l’avviso di accertamento, come anche evidenziato dalla sentenza impugnata;
2.2. peraltro, ha errato la CTR a confermare la sentenza della CTP che ha ritenuto la legittimità della notificazione dell’avviso di accertamento all’odierno ricorrente, in quanto il giudice di primo grado avrebbe dovuto limitarsi ad una pronuncia di inammissibilità del ricorso;
2.3. ne consegue che, pronunciando sul ricorso, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio, non potendo il processo essere iniziato;
3. nulla per le spese in ragione della mancata costituzione in giudizio dell’Agenzia delle entrate.
3.1. nemmeno è dovuta dal ricorrente la corresponsione di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, in ragione dell’ammissione dello stesso al gratuito patrocinio (Cass. n. 27699 del 30/10/2018; Cass. n. 13935 del 05/06/2017).
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata.