MINISTERO AFFARI ESTERI – Decreto ministeriale 04 ottobre 2019
Individuazione dei Paesi di origine sicuri, ai sensi dell’articolo 2-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25
Art. 1
Paesi di origine sicuri
1. Ai sensi dell’art. 2-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono considerati Paesi di origine sicuri: Albania, Algeria, Bosnia-Erzegovina, Capo Verde, Ghana, Kosovo, Macedonia del Nord, Marocco, Montenegro, Senegal, Serbia, Tunisia e Ucraina.
2. Nell’ambito dell’esame delle domande di protezione internazionale, la situazione particolare del richiedente è valutata alla luce delle informazioni sul Paese di origine risultanti dall’istruttoria.
Art. 2
Aggiornamento periodico
1. L’elenco di cui all’articolo 1 è aggiornato periodicamente conformemente all’art. 2-bis del decreto legislativo n. 25 del 2008.
Art. 3
Notifica
1. L’elenco di cui all’art. 1 è notificato alla Commissione europea. Sono, altresì, comunicate alla Commissione europea le modifiche apportate all’elenco di cui all’art. 1 a seguito dell’aggiornamento periodico di cui all’art. 2.
Art. 4
Entrata in vigore
1. Il presente decreto si applica dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.