CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 07 ottobre 2019, n. 25005
Imposta di registro – Avviso di rettifica e liquidazione – Compravendita conclusa fra moglie e marito
Ritenuto che
G. L. ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Campania, n. 4829/15/17 dep. 29.5.2017, che in controversia su impugnazione di avviso di rettifica e liquidazione per imposta di registro anno 2013 per vendita di immobile effettuata nel 2013, ha respinto l’appello del contribuente. La CTR ha confermato la decisione di primo grado, sia in relazione alla mancata allegazione degli atti di compravendita di beni omogenei assunti quali termini di comparazione, contenendo l’atto impugnato i riferimenti agli atti predetti, con i relativi estremi identificativi; sia quanto al valore dell’immobile, rispetto al quale ha ritenuto ininfluente che la compravendita fosse stata conclusa fra moglie e marito, in quanto la base imponibile dell’imposta è riferita al valore venale del bene e non al prezzo effettivamente corrisposto. Ha poi dichiarato privi di rilevanza gli ulteriori motivi sulla necessità di ulteriori acquisizioni documentali, ritenute non “determinanti né necessarie”.
L’Agenzia delle entrate si costituisce con controricorso
Considerato che
Con l’unico motivo del ricorso si censura la sentenza impugnata per difetto di motivazione con lesione dei diritti del contribuente, dando luogo ad una falsa ed erronea applicazione della legge, avendo l’Ufficio presuntivamente determinato il valore dell’immobile.
Il motivo è inammissibile.
Il ricorso per cassazione, avendo a oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall’art. 360, primo comma, cod. proc. civ., deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi (Cass., sez. U, n. 17931 del 24/07/2013).
Posto che il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato dai motivi di ricorso – che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito – il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità, ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie previste, sicché sono inammissibili critiche generiche alla sentenza impugnata.
Nel caso di specie, oltre a mancare il puntuale riferimento a una delle tipologie di censura previste dall’art. 360 c.p.c., la contestazione è generica, senza chiaro riferimento alla fattispecie, non consentendo di ricondurre i profili di doglianza, sommariamente e non analiticamente esposti, aspecifici motivi di impugnazione, in assenza di dati sufficientemente univoci per risalire a una delle categorie previste (Cass. 26790/2018, n. 11603 del 14/05/2018).
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese del giudizio, liquidate come in dispositivo. Si dà atto della sussistenza dei presupposto per l’ulteriore somma a titolo di contributo unificato ex art. 13 comma 1 bis dpr 115/2002 a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in €. 3.000,00, oltre spese prenotate a debito. Ricorrono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore somma a titolo di contributo unificato ex art. 13 comma 1 bis dpr 115/2002.
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