AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 08 ottobre 2019, n. 395
Interpello articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 27 luglio 2000, n. 212 – Erronea duplicazione fattura
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
[ALFA] (di seguito istante) fa presente quanto qui di seguito sinteticamente riportato.
L’istante svolge attività di […] e, a causa di un’anomalia tecnica del software impiegato per la gestione del processo di fatturazione elettronica, nel mese di gennaio 2019 ha erroneamente trasmesso tramite il Sistema di Interscambio diverse decine di fatture già emesse in formato cartaceo nel corso del 2017 e 2018, e per le quali aveva già provveduto ai relativi adempimenti IVA.
Lo SdI non è stato in grado di intercettare ed impedire il rinvio in formato elettronico delle fatture già emesse in modalità cartacea. Inoltre, poiché il processo di fatturazione elettronica tra privati non prevede l’accettazione della fattura da parte del cessionario/committente, i clienti dell’istante non hanno potuto rifiutare la fattura erroneamente trasmessa.
Con documentazione integrativa, l’istante ha chiarito che:
1) le fatture trasmesse tramite SdI nel 2019, riproducono data e numerazione già attribuita negli anni passati, trattasi, pertanto di duplicazione in senso stretto;
2) i clienti interessati sono stati informati dell’anomalia verificatasi, avendo, pertanto, contezza della non detraibilità dell’IVA afferente alle fatture riemesse nel 2019 e della non deducibilità del relativo costo ai fini delle imposte sui redditi;
3) l’istante ha condiviso con tutti i clienti coinvolti il proprio impegno a richiedere il parere dell’Agenzia delle entrate circa la corretta modalità per sanare l’errore.
L’istante chiede, dunque, chiarimenti sulle modalità procedurali da seguire per sanare l’errore verificatosi e se, in particolare, possa trovare applicazione l’articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
In sintesi, l’istante ritiene che l’erroneo invio in formato elettronico di una fattura cartacea non possa essere regolarizzato con l’emissione di una nota di variazione ai sensi dell’articolo 26 del d.P.R. n. 633 del 1972, in quanto non ascrivibile ad alcuna delle ipotesi disciplinate dalla norma.
L’istante ritiene, invece, che l’errore possa essere sanato “scartando” di fatto ex post le fatture duplicate, ovvero considerando l’invio come “non effettuato” senza ulteriori adempimenti.
Parere dell’agenzia delle entrate
Preliminarmente si osserva che lo SdI, utilizzato obbligatoriamente dal 1° gennaio 2019 per l’emissione delle fatture elettroniche, effettua per ogni file correttamente ricevuto una serie di controlli propedeutici all’inoltro del documento al soggetto destinatario. Il mancato superamento di questi controlli genera lo scarto del file che, conseguentemente, non viene inoltrato al destinatario.
In particolare, le verifiche di unicità della fattura, effettuate dallo SdI al fine di intercettare e impedire l’inoltro di un documento già trasmesso ed elaborato, comportano lo scarto della fattura che rechi dati (identificativo cedente/prestatore, anno della data fattura, numero fattura) coincidenti con quelli di una fattura precedentemente trasmessa.
Nel caso prospettato dall’istante, tuttavia, lo SdI non poteva intercettare ed impedire l’errore consistente nel rinvio in formato elettronico di fatture emesse già in modalità cartacea nel corso del 2017 e 2018, quando ancora non era obbligatoria la fatturazione elettronica.
In tale evenienza, al fine di sanare l’errore commesso si può applicare l’articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che al comma 2 dispone che, “Se un’operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l’ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose o a seguito di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell’articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di un piano attestato ai sensi dell’articolo 67, terzo comma, lettera d), del medesimo regio decreto n. 267 del 1942, pubblicato nel registro delle imprese o in conseguenza dell’applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell’articolo 19 l’imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell’articolo 25”.
Il successivo comma 3 del medesimo articolo, stabilisce che “La disposizione di cui al comma 2 non può essere applicata dopo il decorso di un anno dall’effettuazione dell’operazione imponibile qualora gli eventi ivi indicati si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti e può essere applicata, entro lo stesso termine, anche in caso di rettifica di inesattezze della fatturazione che abbiano dato luogo all’applicazione dell’articolo 21, comma 7”.
Nel caso posto dall’istante, l’errore del contribuente può ricondursi alle figure “simili” alle cause di “nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione” e, quindi, al fine di neutralizzare l’errato invio dei duplicati, l’istante può emettere in formato elettronico le rispettive note di variazione ex articolo 26 del d.P.R. n. 633 del 1972, riportando nel campo “causale” la dizione “storno totale della fattura per errato invio tramite SdI”.
Va da sé che laddove i duplicati delle fatture non hanno partecipato alle liquidazioni periodiche IVA del 2019, le note di variazione non possono costituire titolo per il recupero in detrazione dell’IVA a debito.
Sarà altresì cura dell’istante informate i destinatari dei duplicati delle fatture che non abbiamo detratto l’IVA e dedotto il costo ivi rappresentato, che le note di variazione ricevute non devono partecipare alla liquidazione periodica né vanno annotate in contabilità, salvo l’obbligo di conservazione del documento ricevuto.
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- Erronea duplicazione fatture - Note di variazione in diminuzione ex articolo 26, commi 2 e 3 del D.P.R. n. 633 del 1972 - Risposta n. 447 del 13 ottobre 2023 dell'Agenzia delle Entrate
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