La Corte di Cassazione con la sentenza n. 25288 depositata il 9 ottobre 2019 intervenendo in tema di utilizzo del credito d’imposta derivante da una dichiarazione omessa ha statuito che nell’ipotesi in cui l’Amministrazione finanziaria recuperi, ai sensi degli articoli 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972, un credito esposto nella dichiarazione oggetto di liquidazione, maturato in una annualità per la quale la dichiarazione risulti omessa, il contribuente può dimostrare, mediante la produzione di idonea documentazione, l’effettiva esistenza del credito non dichiarato, ed in tale modo viene posto nella medesima condizione in cui si sarebbe trovato (salvo sanzioni ed interessi) qualora avesse presentato correttamente la dichiarazione, atteso che, da un lato, il suo diritto nasce dalla legge e non dalla dichiarazione e, da un altro, in sede contenziosa, ci si può sempre opporre alla maggiore pretesa tributaria del Fisco, allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione, incidenti sull’obbligazione tributaria”

La vicenda ha origine dalla notifica di una cartella di pagamento per imposte ritenute non versate ad un contribuente che aveva proceduta alla loro compensazioni con crediti derivanti dalla sua dichiarazione dell’anno precedente, tardivamente presentata e, quindi, da considerare omessa.

Il contribuente impugnata la cartella di pagamento con ricorso inanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, i cui giudici rigettano le doglianze della ricorrente. Avverso la decisione della CTP, il contribuente, proponeva appello alla Commissione Tributaria Regionale. I giudici di appello accolgono parzialmente il ricorso. L’Amministrazione finanziaria avverso la decisione della CTR proponeva ricorso in cassazione fondato su un unico motivo. Il contribuente proponeva ricorso incidentale.

Gli ermellini accolgono le doglianze del contribuente. Infatti, nella sentenza in commento, ribadiscono l’orientamento consolidato secondo cui il contribuente può procedere sia alla compensazione che al  riporto del credito d’imposta scaturente da una dichiarazione omessa, in quanto il credito deriva dalla legge e non dalla dichiarazione. Per cui è irrilevante, ai fini dell’esistenza del credito, l’omissione della dichiarazione e/o l’omessa indicazione nella dichiarazione dell’anno successivo del credito derivante da una dichiarazione regolarmente presentata.

L’utilizzo del credito è soggetto a tre condizioni:

  1. il rispetto degli gli eventuali termini di legge per l’utilizzo del credito;
  2. l’utilizzabilità del credito deve pur sempre essere eccepita rispettando le preclusioni processuali del caso;
  3. il contribuente deve essere in grado di dimostrare l’esistenza contabile del credito.

I giudici di legittimità hanno anche precisato che “il riconoscimento del diritto della contribuente a vedere scomputato il proprio credito, …., ha effetto pure sui profili concernenti gli interessi e le sanzioni”, per cui il diritto del contribuente a scomputare il suo credito fa venire meno la pretesa del Fisco agli interessi ed alle sanzioni ex art. 13 del DLgs. 471/97, fermo restando le sanzioni per omessa dichiarazione.

In tal modo hanno disconosciuto la procedura statuita dall’Agenzia delle Entrate  sostenendo che il contribuente, avendo comunque omesso la dichiarazione per il 2006, avrebbe dovuto chiedere il relativo rimborso con le modalità previste, dopo avere versato il dovuto.

Inoltre per i giudici del palazzaccio “detto credito assume valore dal momento in cui è sorto e siffatto momento va individuato non nella presentazione della dichiarazione, ma in quello di verificazione dei suoi presupposti”. In particolare “gli interessi sul debito tributario, in ipotesi di compensazione con un credito del contribuente, sono dovuti solo fino al momento della nascita di quest’ultimo credito”. Pertanto ai sensi del comma 1 dell’articolo 1242 c.c. la compensazione produce l’effetto estintivo dal momento della coesistenza dei due debiti.

Anche in tema di sanzioni hanno affermato che “analoghe considerazioni vanno svolte quanto alle sanzioni, dovendosi tenere conto che, nel presente giudizio, queste sono state inflitte ex art. 13 del DLgs. n. 471 del 1997, disposizione che concerne gli omessi versamenti o le ipotesi nelle quali siano offerti in compensazione crediti inesistenti”.