CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 08 ottobre 2019, n. 25204
Avviso di addebito – Contributi e sanzioni civili dovuti alla Gestione separata Inps – Attività libero-professionale svolta in concomitanza con l’attività di lavoro dipendente – Ingegneri e architetti iscritti a INARCASSA e obbligati soltanto al pagamento del contributo integrativo in quanto iscritti agli Albi – Obbligo di iscrizione alla Gestione separata per il versamento di contributi suscettibili di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale
Rilevato che
la Corte d’appello di Roma, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato l’appello dell’Inps avverso l’accoglimento dell’opposizione proposta da S. P., ingegnere, all’avviso di addebito con cui l’Istituto previdenziale gli aveva richiesto il pagamento di contributi (e sanzioni) dovuti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, l. n. 335/1995, in relazione all’attività libero-professionale da lui svolta in concomitanza con l’attività di lavoro dipendente per la quale risultava iscritto presso altra gestione assicurativa obbligatoria;
la cassazione della sentenza è domandata dall’INPS sulla base di due motivi; S. P. si è costituito con controricorso, illustrato da successiva memoria; è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.
Considerato che
con il primo motivo di censura, l’Istituto ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 26, l. n. 335/1995, e dell’art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011 (conv. con l. n. 111/2011), entrambi in relazione agli artt. 3, l. n. 179/1958, 10 e 21, l. n. 6/1981, e 7, 23 e 37 dello Statuto INARCASSA approvato con decreto interministeriale 20.12.1995, n. 1189700, per avere la Corte di merito ritenuto che non sussista alcun obbligo di iscriversi alla Gestione separata presso l’INPS a carico degli ingegneri e degli architetti che, pur esercitando abitualmente la libera professione, non possano iscriversi all’INARCASSA per essere contemporaneamente iscritti presso altra gestione previdenziale obbligatoria;
con il secondo motivo contesta violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 9, l. n. 335/1995, e dell’art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011 (conv. con l. n. 111/2011); nonché dell’art. 22 del d.P.R. n.322 del 1998 nel testo ratione temporis applicabile alla fattispecie; negando all’Ente la spettanza dei contributi in regime di gestione separata, la Corte d’appello avrebbe erroneamente ritenuta assorbita la questione relativa all’eccezione proposta dall’Inps, inerente il mancato compimento della prescrizione quinquennale con riferimento ai redditi relativi all’anno 2005, eccezione che viene riproposta in questa sede;
i motivi, da esaminarsi congiuntamente per connessione sono manifestamente fondati, essendosi ormai consolidato il principio di diritto secondo cui gli ingegneri e gli architetti, che siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie e che non possano conseguentemente iscriversi all’INARCASSA, rimanendo obbligati verso quest’ultima soltanto al pagamento del contributo integrativo in quanto iscritti agli albi, sono tenuti comunque ad iscriversi alla Gestione separata presso l’INPS, in quanto la ratio universalistica delle tutele previdenziali cui è ispirato l’art. 2, comma 26, l. n. 335/1995, induce ad attribuire rilevanza, ai fini dell’esclusione dell’obbligo di iscrizione di cui alla norma d’interpretazione autentica contenuta nell’art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011 (conv. con l. n. 111/2011), al solo versamento di contributi suscettibili di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale, ciò che invece non può dirsi del c.d. contributo integrativo, in quanto versamento effettuato da tutti gli iscritti agli albi in funzione solidaristica (Cass. n. 30344 del 2017, cui ha dato seguito, a seguito di ordinanza interlocutoria di questa Sesta sezione n. 19124 del 2018, Cass. n. 32166 del 2018);
non essendosi la Corte di merito conformata all’anzidetto principio di diritto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata per nuovo esame alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, anche per l’esame delle questioni ritenute assorbite;
in particolare, il giudice del rinvio dovrà accertare se sussistano in punto di fatto gli estremi per l’Iscrizione presso la Gestione separata e in quale misura, in base alla puntuale verifica dell’eventuale maturazione del termine di prescrizione quinquennale (vedasi la memoria del controricorrente), tenendo conto del fatto che l’obbligo di cui all’art. 2, comma 26, l. n. 335/1995, è genericamente rivolto a chiunque percepisca un reddito derivante non solo dall’esercizio abituale (ancorché non esclusivo), ma anche occasionale (entro il limite monetario indicato dall’art. 44, comma 2, d.l. n. 269/2003, conv. con l. n. 326/2003) di un’attività professionale per la quale è prevista l’iscrizione ad un albo o ad un elenco, anche se il medesimo soggetto svolge altra diversa attività per cui risulta già iscritto ad altra gestione (cfr., in termini, Cass. n. 32166 del 2018, cit.);
al giudice del rinvio è domandato di provvedere, inoltre, anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di cassazione;
in considerazione dell’accoglimento del ricorso, si dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
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