L’Agenzia delle Entrate, dopo un excursus normativo, alla luce del comma 4 dell’articolo 3-quater del D.L. n. 135/2018, che considera una norma di interpretazione autentica, ha ritenuto che il costo agevolabile, ai fini dell’applicazione dell’iper ammortamento, comprenda non solo quella riferita al magazzino autoportante, ma anche quella relativa alle scaffalature. Inoltre, evidenzia che la citata norma è riferita al solo regime dell’iper ammortamento, per cui la parte di costo riferita alle scaffalature, quale componente “immobiliare”, deve essere ripartita in base alla durata fiscale dell’ammortamento dell’immobile fermo restando che per la componente “mobiliare” è agevolabile in base alla durata del periodo di ammortamento riferito all’impianto.
Tale differenziazione, in ordine ai coefficienti di ammortamento, trova la sua ragione nella natura ibrida dell’investimento. Infatti nei magazzini automatizzati autoportanti le scaffalature hanno sia funzione “impiantistica” di asservimento agli impianti automatici di movimentazione, sia funzione “immobiliare” di sostegno della copertura e delle pareti del magazzino.
Infine, l’Agenzia delle Entrate, in ordine alla perizia giurata del tecnico abilitato, ha ritenuto che il comma 4 dell’articolo 3-quater è di interpretazione autentica essa ha inciso sostanzialmente sulla determinazione dell’investimento agevolabile e non sulla corretta classificazione dell’investimento nell’ambito dell’allegato A alla L. 232/2016, non è necessario procedere alla redazione di una nuova perizia giurata, essendo sufficiente allegare alla precedente perizia una dichiarazione, ai sensi del D.P0R. n. 445/2000, resa dal legale rappresentante indicando il costo attribuibile alla scaffalatura asservita all’impianto di movimentazione.