Rivoluzionaria sentenza della Corte di Cassazione (sentenza numero 11504 del 10 maggio 2017) in tema di assegno di divorzio. La Corte Suprema ha statuito che i criteri da seguire per la determinazione dell’assegno di divorzio, con una evoluzione del precedente orientamento, non più al parametro del “tenore di vita matrimoniale” ma al nuovo criterio in base al quale il parametro per il quantum debeatur di spettanza dell’assegno occorre considerare la natura “assistenziale”, l’”indipendenza o autosufficienza economica” dell’ex coniuge che lo richiede. Per la Corte Suprema il matrimonio è un “atto di libertà e autoresponsabilità”.

La vicenda ha riguardato il ricorso proposto dalla ex moglie di un ex ministro con cui chiedeva l’ottenimento dell’assegno di divorzio, che i giudici della Corte Territoriale avevano respinto poiché avevano ritenuto non completa la documentazione reddituale presentata dalla signora  mentre hanno ritenuto che i redditi dell’ex ministro dopo la conclusione del matrimonio aveva subito una “contrazione”.

Gli Ermellini nel rigettare il ricorso prodotto dalla signora ha corretto anche la motivazione della decisione della Corte d’Appello. Infatti, scrivono i giudici del palazzaccio, il motivo per cui l’ex moglie dell’ex ministro non ha il diritto all’assegno non è il fatto che si supponga abbia redditi adeguati, ma la circostanza che i tempi ormai sono cambiati e occorre “superare la concezione patrimonialistica del matrimonio inteso come sistemazione definitiva” perché è “ormai generalmente condiviso nel costume sociale il significato del matrimonio come atto di libertà e di autoresponsabilità, nonché come luogo degli affetti e di effettiva comunione di vita, in quanto tale dissolubile. Si deve quindi ritenere – conclude la Cassazione – che non sia configurabile un interesse giuridicamente rilevante o protetto dell’ex coniuge a conservare il tenore di vita matrimoniale”. Per cui secondo la Corte  “Se è accertato che (il richiedente) è economicamente indipendente o effettivamente in grado di esserlo, non deve essergli riconosciuto tale diritto”  Gli indici, secondo la Cassazione, per valutare l’indipendenza economica di un ex coniuge sono il “possesso” di redditi e di patrimonio mobiliare e immobiliare, le “capacità e possibilità effettive” di lavoro personale e “la stabile disponibilità” di un’abitazione.

I giudici di legittimità hanno emesso una nota in cui affermano che “La Prima sezione civile  ha superato il precedente consolidato orientamento, che collegava la misura dell’assegno al parametro del tenore di vita matrimoniale, indicando come parametro di spettanza dell’assegno, avente natura assistenziale, l’indipendenza o autosufficienza economica dell’ex coniuge che lo richiede”.

La Corte ha ritenuto che il parametro del tenore di vita goduto durante il matrimonio non sia più un orientamento “attuale”: con la sentenza di divorzio, osserva la prima sezione civile, “il rapporto matrimoniale si estingue non solo sul piano personale ma anche economico-patrimoniale, sicché ogni riferimento a tale rapporto finisce illegittimamente con il ripristinarlo, sia pure limitatamente alla dimensione economica del tenore di vita matrimoniale, in una indebita prospettiva di ultrattività del vincolo matrimoniale”.