AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 11 ottobre 2019, n. 411
Visto di conformità – Esonero
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
[ALFA] (di seguito istante), nell’esporre quanto qui di seguito sinteticamente riportato, fa presente di essere socio di una società artigiana che:
– per il periodo d’imposta 2018, ha conseguito un punteggio pari a 8,56 a seguito dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (di seguito ISA) di cui all’articolo 9- bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
– beneficia, tra l’altro, dell’esonero dall’apposizione del visto di conformità ” per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente all’imposta sul valore aggiunto e per un importo non superiore a 20.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all’imposta regionale sulle attività produttive” (citato articolo 9- bis, comma 11, lett. a), del decreto-legge n. 50 del 2017).
Poiché la suddetta società gli trasferisce un credito da indicare nel quadro RH del proprio modello REDDITI PF 2019, l’istante chiede di conoscere se sia tenuto ad apporre su quest’ultimo il visto di conformità qualora intenda compensare l’eccedenza IRPEF 2018.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’istante ritiene, in sintesi, che non sia necessario apporre il visto di conformità alla propria dichiarazione in quanto l’unico dato nella stessa indicato e quello relativo alla quota del credito trasferitogli dalla società partecipata che ha un livello di affidabilità fiscale conseguente all’applicazione degli ISA tale da beneficiare dell’esonero di cui all’articolo 9- bis, comma 11, lett. a), del decreto-legge n. 50 del 2017.
Parere dell’agenzia delle entrate
La soluzione prospettata non e condivisibile.
Dagli scarni elementi forniti dall’istante sembrerebbe che:
– la fattispecie in relazione alla quale e richiesto il parere sia riconducibile a quella disciplinata dall’articolo 22 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito “TUIR”), laddove dispone che ” le ritenute operate sui redditi delle società, associazioni e imprese indicate nell’articolo 5 si scomputano, nella proporzione ivi stabilita, dalle imposte dovute dai singoli soci, associati o partecipanti”;
– l’istante stesso intenda utilizzare dette ritenute a scomputo dalle proprie imposte, senza, quindi, procedere alla loro riattribuzione, in tutto o in parte, alla società partecipata.
Al riguardo si osserva che il visto di conformità non e apposto su singole voci della dichiarazione ma in relazione alla totalità dei dati esposti nel modello dal quale emerge il credito che si intende utilizzare in compensazione “orizzontale” oltre le soglie normativamente fissate.
Pertanto, se successivamente allo scomputo delle ritenute dalle imposte dovute dal singolo socio, associato o partecipante si determina un’eccedenza di IRPEF a credito, qualora la stessa sia utilizzata ex articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e necessario ” richiedere l’apposizione del visto di conformità di cui all’articolo 35, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 241 del 1997″ (cosi articolo 1, comma 574, della legge 27 dicembre 2013, n. 147). E ciò a prescindere dal fatto che la società, l’associazione o l’impresa di cui all’articolo 5 del TUIR non sia tenuta all’apposizione del visto di conformità in relazione alla propria dichiarazione (perché beneficia, ad esempio, di una clausola normativa di esonero). Di conseguenza, nel caso di specie, l’istante e tenuto a richiedere il visto di cui all’articolo 35, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 241 del 1997 relativamente al modello REDDITI PF 2019 se, scomputate le ritenute dall’imposta netta sul proprio reddito complessivo, emerga un credito IRPEF che lo stesso intende compensare “orizzontalmente” per un importo superiore a 5.000 euro annui.