AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 11 ottobre 2019, n. 410
Articolo 29 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 21. Agevolazioni start up innovative
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
La società ALFA S.R.L. a socio unico (di seguito “la società” o “l’istante”) premette di essere un soggetto IRES non startup innovativa che intende acquisire nel 2019 l’intero capitale sociale di una startup innovativa (di seguito “la start up”), mantenendo detto investimento per oltre 3 anni.
In relazione al suddetto investimento, la società intende fruire delle agevolazioni fiscali per le start up innovative di cui all’articolo 29 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 (di seguito “l’articolo 29”), nella misura prevista dal comma 218 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (cd. legge di bilancio 2019).
Al riguardo, l’istante evidenzia che, per ottenere l’intero capitale sociale della start up innovativa, deve necessariamente procedere a una acquisizione diretta delle partecipazioni dagli attuali soci, in quanto procedere attraverso aumenti di capitale non le consentirebbe di ottenere il 100 per cento delle quote, ma produrrebbe una diluizione delle quote degli attuali soci.
La società fa presente che la citata legge n. 145 del 2018, rafforzando per il solo anno 2019 le agevolazioni fiscali a favore dei soggetti che investono nel capitale delle start up innovative, prevede, esclusivamente per i soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società diversi da imprese start up innovative, che gli incentivi fiscali possano arrivare fino al 50 per cento dell’investimento, nei casi di acquisizione dell’intero capitale sociale di start up innovative, a condizione che lo stesso sia acquisito e mantenuto per almeno 3 anni ( cfr. articolo 1, comma 218).
Il dubbio interpretativo deriva dalla circostanza che, prima della modifica introdotta dalla legge n. 145 del 2018, l’agevolazione all’investimento spettava solo in caso di aumento del capitale sociale, mentre l’attuale formulazione della citata disposizione, facendo riferimento ai casi di ” acquisizione dell’intero capitale sociale”, pare aver introdotto un’ulteriore modalità di investimento, rilevante ai fini della disciplina agevolativa in questione.
L’interpellante chiede quindi di conoscere se – attraverso le descritte modalità di acquisizione del capitale sociale della start up innovativa – possa usufruire del credito d’imposta previsto dall’articolo 29 nella misura prevista dal comma 218 della legge n. 145 del 2018.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’istante ritiene che il riferimento normativo ” nei casi di acquisizione dell’intero capitale” della start up innovativa vada inteso come ” nel caso di acquisto delle partecipazioni dai soci in modo da raggiungere il 100 per cento del capitale sociale” e che, pertanto, nella fattispecie prospettata, la somma investita dalla società nel 2019 non debba concorrere alla formazione dell’imponibile IRES nella misura del 50 per cento, laddove sussistano gli ulteriori requisiti e condizioni previsti dalla disciplina agevolativa. La soluzione prospettata – ad avviso dell’interpellante – è conforme al tenore del dettato normativo, che fa riferimento alla ” acquisizione dell’intero capitale” della start up, ossia al caso di acquisizione del 100 per cento del capitale, e ne preserva la ratio di agevolare le acquisizioni di start up innovative da parte di soggetti maggiormente consolidati, favorendo la fuoriuscita dei fondatori.
Parere dell’agenzia delle entrate
Il decreto ha introdotto un quadro organico di disposizioni, riguardanti la nascita e lo sviluppo di imprese start up innovative. La disciplina in questione è stata oggetto di diversi interventi normativi di modifica, da ultimo con il decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135 (convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12) e con la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019).
L’articolo 29 del suddetto decreto, al fine di incentivare gli investimenti in start up innovative, riconosce determinati benefici fiscali ai soggetti che investono nel capitale sociale di tali società, sia direttamente sia indirettamente, tramite organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) o altre società che investono prevalentemente nelle predette start up innovative.
Gli incentivi fiscali in questione sono destinati sia alle persone fisiche sia alle persone giuridiche e consistono in una riduzione delle imposte sui redditi derivante dalla concessione di detrazioni (per gli investitori soggetti IRPEF) o di deduzioni (per gli investitori soggetti IRES).
Le modalità di attuazione del citato articolo 29 sono attualmente stabilite dal decreto attuativo del 7 maggio 2019.
Ai fini di interesse, si evidenzia che l’articolo 1, comma 218, della legge di bilancio 2019, per il solo anno 2019, incrementa dal 30% al 40% l’aliquota delle agevolazioni previste dall’articolo 29 per i soggetti IRPEF e IRES che investono in start up innovative e prevede altresì che: ” Nei casi di acquisizione dell’intero capitale sociale di start up innovative da parte di soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società, diversi da imprese start up innovative, le predette aliquote sono incrementate, per l’anno 2019, dal 30 per cento al 50 per cento, a condizione che l’intero capitale sociale sia acquisito e mantenuto per almeno tre anni”.
La scrivente ha fornito i primi chiarimenti sul tema con la circolare n. 8/E del 10 aprile 2019, al paragrafo 4.3, a seguito delle modifiche introdotte alla disciplina agevolativa in esame dalla legge di bilancio 2019.
Quanto rappresentato in linea generale, si fa presente che, ai sensi del comma 220 dell’articolo 1 della citata legge di bilancio 2019, l’efficacia delle modifiche ivi introdotte è condizionata, secondo le procedure previste dall’articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell’ Unione europea (TFUE), all’autorizzazione della Commissione europea.
Al riguardo, non essendo allo stato attuale intervenuta l’autorizzazione della Commissione europea, non sussistono le condizioni per poter dare applicazione alle disposizioni in esame. Non è di conseguenza possibile esprimere un parere sulla portata delle modifiche normative in questione.In ogni caso, non si producono a tal riguardo gli effetti di cui al comma 3 dell’articolo 11 della legge n. 212 del 2000, ma resta impregiudicata la possibilità di proporre una nuova istanza di interpello qualora intervenisse detta autorizzazione.
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