I contribuenti che procedono ad effettuare acquisti di beni e servizi da soggetti Extra UE  non residenti o non stabiliti nel territorio dello Stato (articolo 17, comma 2 del DPR n. 633/72), su precisazioni dell’Amministrazione finanziari, possono, i soggetto titolare di partita IVA con sede in Italia, procedere all’emissione di autofattura elettronica. L’emissione ed invio al sistema SDI della fattura elettronica consente di evitare la trasmissione dell’esterometro.

In particolare, l’Agenzia delle Entrate con la risposta della FAQ n. 140 pubblicata il 19 luglio 2019, il soggetto passivo, che abbia optato per l’emissione della fattura elettronica in luogo dell’esterometro,  deve procedere, nel formato xml della fattura elettronica, alla compilazione del campo della sezione “Dati del cedente/prestatore”, inserendo l’identificativo Paese e quello del soggetto non residente/stabilito; nei “Dati del cessionario/committente” devono, invece, essere fornite le informazioni concernenti il soggetto italiano che emette il documento e lo trasmette mediante Sistema di Interscambio, mentre la sezione “Soggetto Emittente” va valorizzata con il codice “CC”.

Il codice da utilizzare è quello TD01. I documenti con codice TD20 sono solo quelli relativi alle fatture ex art 6, comma 8, d.Lgs. n. 471/97. (come da FAQ dell’Agenzia delle Entrate). Infatti, la circolare n. 14/E/2019,  ha precisato che per le autofatture è necessario indicare come codice per il campo “Tipo Documento” il codice TD01 “per tutte le tipologie di autofatture, ovvero altro documento contenente i dati necessari per l’integrazione”.

La norma che disciplina l’emissione del documento per operazioni con soggetti Extra UE è il comma 4 lettere d) dell’articolo 21 del DPR n. 633/72 il quale stabilisce che “per le prestazioni di servizi di cui all’articolo 6, sesto comma, primo periodo, rese o ricevute da un soggetto passivo stabilito fuori dell’Unione europea, la fattura e’ emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.”

L’autofattura va redatta in unico esemplare come previsto dal comma 5 dell’articolo 21 del DPR 633/72

Questo secondo quanto disposto dall’articolo 21, comma 5, del DPR n 633/72.

Nel documento va riportata la seguente dicitura:

“autofatturazione” di cui all’articolo 21, comma 6-ter del DPR n 633/72

La suddetta dicitura consente di individuare l’emissione di questo particolare documento IVA

Si tratta di un’indicazione contenuta nella FAQ n.140 pubblicata il 19 luglio 2019 che di seguito si riporta:
“Domanda
Al momento della predisposizione dell’xml della fattura elettronica, in luogo della comunicazione dei dati delle fatture transfrontaliere, come devono essere compilati i dati anagrafici del cedente/prestatore e del cessionario/committente in caso di autofattura per acquisti da soggetti non residenti o stabiliti nel territorio dello Stato (ad esempio, acquisti di servizi extra UE, acquisti di beni all’interno di un deposito IVA dopo un passaggio al suo interno tra soggetti extra UE,…)?
Risposta
Come precisato dalla cir 14/E del 2019, in caso di autofattura per acquisti da soggetti non residenti o stabiliti nel territorio dello Stato (ad esempio, acquisti di servizi extra UE, acquisti di beni all’interno di un deposito IVA dopo un passaggio al suo interno tra soggetti extra UE,…), in luogo dell’esterometro è possibile emettere un autofattura elettronica compilando il campo della sezione “Dati del cedente/prestatore” con l’identificativo Paese estero e l’identificativo del soggetto non residente/stabilito; nei “Dati del cessionario/committente” vanno inseriti quelli relativi al soggetto italiano che emette e trasmette via SdI il documento e compilata la sezione “Soggetto Emittente” con valorizzazione del codice “CC” (cessionario/committente)”