CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 11 ottobre 2019, n. 25645
Tributi – IVA – Importazione merce – Immissione virtuale in depositi fiscali – Irregolarità – Sanzioni – Applicazione reverse charge all’atto dell’estrazione – Verifica dell’esistenza dell’autofatturazione dell’IVA – Accertamento Iva all’importazione – Illegittimità
Fatti e ragioni della decisione
La società DSV s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro l’Agenzia delle dogane, impugnando la sentenza resa dalla CTR Campania, indicata in epigrafe che, decidendo in sede di rinvio disposto da questa Corte con ordinanza n. 15993/2015, ha rigettato l’appello proposto dalla S.A. s.p.a. avverso la sentenza del giudice di primo grado che aveva ritenuto legittimo un invito al pagamento ad essa notificato nella qualità di coobbligata solidale scaturente, nella prospettazione dell’ufficio, dall’omessa introduzione fisica, nei depositi fiscali IVA gestiti dalla società nell’interesse della propria cliente s.r.l. HM, di merce di provenienza extracomunitaria.
Secondo la CTR era emerso non solo che la società importatrice aveva omesso di introdurre materialmente la merce importata nel deposito IVA, ma anche che non esisteva documentazione contabile ufficiale attestante l’emissione delle autofatture da parte dei soggetti estraenti, in mancanza di documentazione ufficiale. E ciò perché in presenza di una contestazione da parte dell’Ufficio, la mera autofatturazione l dell’IVA interna all’atto dell’estrazione della merce solo virtualmente inserita nel deposito IVA, con registrazione nel registro degli acquisti e delle vendite del soggetto passivo, non poteva ritenersi idonea a provare l’assolvimento, sia pur tardivo, dell’IVA all’importazione, occorrendo in ogni caso la prova dell’effettivo pagamento del tributo.
L’Agenzia delle dogane e dei monopoli si è costituita con controricorso. La ricorrente ha depositato memoria.
Con il primo motivo si deduce la violazione dell’art. 384, c. 2 c.p.c. e la nullità della sentenza impugnata che si era discostata dai principi fissati dall’ordinanza n. 15993/2015 di questa Corte, con i quali si era demandato al giudice del rinvio il compito di verificare l’esistenza dell’autofatturazione dell’IVA dalla quale sarebbe derivato l’illegittimità della pretesa dell’ufficio a pretendere l’IVA all’importazione, una volta verificato il meccanismo del c.d. reverse charge all’atto dell’estrazione della merce dal deposito pur irregolarmente immessa.
Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione degli artt. 2697 c.c. e dell’art. 50 bis, c.4 d.l. n. 331/1992, 17, c.2 e 3 d.P.R. n. 633/1972. La CTR avrebbe omesso di compiere l’accertamento di fatto alla stessa demandato dall’ordinanza n. 15993/2015 concernente l’assolvimento del tributo IVA a mezzo di autofatturazione da parte della N. s.r.l., risultante dalla documentazione prodotta.
I due motivi, che meritano un esame congiunto in relazione alla loro stretta connessione, sono entrambi fondati.
Ed invero, questa Corte, con l’ordinanza n. 15993/2015, ritenne fondato il secondo motivo di ricorso proposto dalla società DSV, titolare del deposito IVA presso il quale la N. s.r.l. aveva immesso merce all’importazione pur soltanto in modo virtuale, con il quale la società aveva dedotto violazione e falsa applicazione del D.L. n. 331 del 1993, art. 5-bis, convertito dalla L. n. 427 del 1993, come novellato dal D.L. n. 185 del 2008, art. 16, comma 5-bis, convertito dalla L. n. 2 del 2009, sostenendo che l’assolvimento dell’imposta mediante emissione di autofattura all’atto dell’estrazione dei beni del deposito e la sua annotazione nei registri delle vendite e degli acquisti escludevano qualsivoglia evasione, potendo integrare, al più, un tardivo assolvimento dell’imposta.
Orbene, questa Corte ritenne che l’assolvimento dell’iva intracomunitaria col metodo dell’inversione contabile in luogo del pagamento dell’IVA all’importazione, costituiva senza dubbio una violazione tale da legittimare l’applicazione delle sanzioni al riguardo previste dall’ordinamento, ma non giustificava – eccettuati i casi di evasione o di tentata elusione – la richiesta di un nuovo pagamento dell’imposta, in ragione del divieto generale di duplicazione, che si fonda sulla detraibilità, quale requisito essenziale dell’iva (espressamente in termini, Cass. 19 settembre 2014, n. 19749), risultando l’IVA all’importazione e l’IVA assolta a mezzo del c.d. reverse charge tra loro sovrapponibili.
L’ordinanza anzidetta, tuttavia, ebbe a precisare, testualmente, che “Manca, tuttavia, in sentenza l’accertamento di fatto in ordine all’avvenuta emissione dell’autofatturazione ed alla sua registrazione nei registri degli acquisti e delle vendite, giacché il giudice d’appello si è limitato, sul punto, a richiamare ” […] l’affermazione portata dall’appellante….che veniva emessa regolare autofattura per la merce dichiarata estratta dal deposito fiscale assoggettandola all’IVA con annotazione sul registro vendite e acquisti […]”
Orbene, l’accertamento che la CTR in sede di rinvio avrebbe dovuto operare era appunto rappresentato dalla verifica dell’assolvimento del tributo a mezzo del sistema dell’inversione contabile. Accertamento che il giudice del rinvio ha stravolto, escludendo che l’autofatturazione con inserzione delle fatture negli appositi registri potesse giustificare l’assolvimento del tributo che, a dire della CTR – ma non dell’ordinanza n. 15993/2015, avrebbe richiesto la prova di come effettivamente sarebbe stato effettuato il pagamento.
Ora, è ben evidente la crasi fra l’attività che la CTR avrebbe dovuto svolgere in ordine all’accertamento dell’emissione delle autofatture dal soggetto estraente e del relativo inserimento delle stesse nei registri degli acquisti e delle vendite la merce – esaminando la documentazione prodotta in giudizio che – e ciò che invece la CTR ha svolto, discostandosi in modo radicale dal principio espresso da questa Corte.
Sulla base di tali considerazioni, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR Campania anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Campania anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
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