In tema di reintegra a seguito di licenziamenti collettivi la Fondazione Studi Consulenti del lavoro ha analizzato la sentenza n. 19320 del 2016 emessa dalla Corte di Cassazione. La Suprema Corte esaminando la richiesta di illegittimità del licenziamento collettivo per violazione di cui all’articolo 4 comma 9 della legge 223/1991. La sentenza in commento statuiva che l’incompleta comunicazione delle modalità con cui sono stati applicati i criteri di scelta dei lavoratori da licenziare, comporta il riconoscimento al lavoratore di una indennità risarcitoria. La reintegra sul posto di lavoro è infatti prevista soltanto nel caso in cui i criteri indicati nella comunicazione siano illegittimi.
Per cui i giudici di legittimità con la sentenza n. 19320/2016 hanno sancito il principio secondo cui per i licenziamento collettivo, al lavoratore spetta la reintegra sul posto di lavoro unicamente nel caso in cui il datore di lavoro abbia indicato criteri di scelta illegittimi, ovvero difformi dalle previsioni legali o dettate dalla contrattazione collettiva.
L’obbligo di comunicazione
Il datore di lavoro, per la procedura di licenziamento collettivo, deve comunicare puntualmente le modalità con cui sono applicati i criteri di scelta dei lavoratori da licenziare. Il predetto obbligo ha come finalità quella di consentire ai lavoratori oggetto del licenziamento collettivo, alle organizzazioni sindacali e agli organi amministrativi di controllare la correttezza dell’operazione la rispondenza agli accordi raggiunti.
Il parere della Suprema Corte
Nella fattispecie esaminata dalla Corte Suprema il lavoratore riteneva violato l’obbligo della comunicazione dalla normativa in materia di licenziamento collettivo. In particolare non erano stati comunicati i criteri di scelta applicati per definire i lavoratori da licenziare.
Gli Ermellini in base al tenore letterale della norma hanno evidenziato che la reintegra sul posto di lavoro compete esclusivamente nell’ipotesi in cui i criteri esposti dall’azienda siano illegittimi, ovvero non rispettosi di quanto previsto dalle Leggi o dal contratto collettivo applicabile.
Qualora il datore di lavoro abbia inviato una comunicazione incompleta, nella quale i criteri mancano del tutto, si configura un vizio di procedura che comporta la corresponsione al lavoratore di una indennità risarcitoria che va da un minimo di 12 ad un massimo di 24 mensilità.