Commissione Tributaria Regionale per il Lazio sezione VII sentenza n. 4328 depositata il 16 luglio 2019

Contenzioso – Atti recettizi – Notificazione – Principio della scissione soggettiva – Applicazione – Notifica postale o tramite ufficiale giudiziario – Limite

FATTO

La CTP di Roma, con sentenza depositata il 2.1.2018, accoglieva il ricorso proposto da F.D. avverso l’avviso di accertamento relativo ad ICI 2010 emesso dal Comune di Roma con riferimento all’appartamento ed al box siti in via (omissis). In particolare, la CTP osservava, richiamando Cass. SU 24822/2015, che la scissione del momento in cui si perfeziona la notifica opera soltanto per gli atti processuali e non per gli atti sostanziali; pertanto, nella specie, poiché l’avviso di accertamento era stato consegnato solo l’8 gennaio 2016, l’Amministrazione doveva ritenersi decaduta dal potere impositivo per decorso del termine quinquennale, non rilevando il momento nel quale l’atto era stato consegnato per la notifica. Restavano assorbiti gli ulteriori motivi di impugnazione formulati dalla contribuente.

Il Comune (omissis) propone appello, deducendo che erroneamente non era stata operata la scissione del momento perfezionativo della notificazione e non era stato dato rilievo alla data, 23 dicembre 2015, nella quale l’atto era stato spedito dall’Amministrazione per la notifica a mezzo posta.

La contribuente resiste deducendo l’inammissibilità e l’infondatezza del gravame e riproponendo le seguenti censure: 1) applicabilità del termine triennale per la liquidazione dell’imposta e non quello quinquennale per l’accertamento d’ufficio, atteso che la contribuente aveva regolarmente dichiarato la proprietà degli immobili con la dichiarazione dei redditi del 2009; 2) applicabilità delle agevolazioni previste per l’abitazione principale, considerato che la contribuente non era proprietaria di altri immobili ed aveva la sua dimora abituale nell’appartamento di via (omissis) benché non fosse ivi anagraficamente residente, come dimostrato dal fatto di lavorare stabilmente a Roma dal 2001 (con impossibilità di raggiungere quotidianamente la sede di lavoro dal comune di Pietrabbondante ove aveva la residenza anagrafica), dalla sede dell’abbonamento S. stipulato dal coniuge convivente, dalle fatture T. di telefonia fissa e internet, anch’esse intesta e al coniuge.

La contribuente concludeva chiedendo la condanna del Comune al risarcimento dei danni.

DIRITTO

Le eccezioni di inammissibilità dell’appello sono infondate. La riproposizione della tesi della scissione del momento di perfezionamento della notifica soddisfa, infatti, il requisito di specificità dei motivi e, aldilà di qualche imprecisione formale, è evidente che l’impugnazione ha ad oggetto la sentenza di primo grado.

La tesi della contribuente circa l’applicabilità del termine triennale di liquidazione, implicitamente ma chiaramente respinta dalla CTP, non può essere esaminata per la mancata proposizione di un appello incidentale.

La censura proposta dal Comune è fondata. Al riguardo la Corte di cassazione ha ribadito, anche da ultimo, che “in tema di notifica a mezzo posta di atti tributari recettizi (nella specie avviso di accertamento), il principio della scissione soggettiva, come interpretato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 477 del 2002, trova applicazione nella ipotesi in cui l’Amministrazione finanziaria si avvalga per la notifica dell’operato di terzi (ufficiale giudiziario o servizio postale) che compiono attività che esulano dalla disponibilità del notificante, poiché nella diversa ipotesi di notifica di atti eseguita direttamente al contribuente (ad es. a mezzo dei messi dell’ufficio finanziario), eventuali ritardi o omissioni rientrano nella diretta responsabilità dell’Ufficio stesso” (ord. 14580/2018). La fondatezza della censura non conduce, tuttavia, all’accoglimento dell’appello atteso che la documentazione prodotta dalla contribuente, attestazioni del datore di lavoro, buste paga e quanto già menzionato in narrativa, conducono a concludere che la contribuente ed il suo nucleo familiare avevano dimora abituale in Roma, via (omissis).

Nulla per le spese considerato che la contribuente, in giudizio di persona, non ha quantificato e documentato eventuali spese vive. Non sussistono, infine, le condizioni per l’affermazione di una responsabilità aggravata del Comune.

P.Q.M.

rigetta l’appello; nulla per le spese.