Commissione Tributaria Regionale per il Lazio sezione VII sentenza n. 4298 depositata il 15 luglio 2019
Accertamento – Accertamento in generale – Sottoscrizione dell’avviso – Legittimazione del funzionario – Contestazione del contribuente – Onere della prova – Costituito a carico dell’amministrazione – Sussiste
Fatti di causa
G.C. impugnava gli avvisi di accertamento con i quali l’Ufficio finanziario recuperava a tassazione un maggior reddito rispetto a quello dichiarato. Con gli atti oggetto della controversia, sono stati accertati, con metodo cd. “sintetico”, ex art. 38, commi 4, 5 e 6 del DPR n. 600/73, i redditi attribuibili alla parte per gli anni 2007 e 2008.
La parte eccepiva una presunta carenza di legittimazione alla sottoscrizione degli avvisi in capo al funzionario firmatario, contestando anche la figura del funzionario responsabile del procedimento. Nel merito, il ricorrente riteneva i due avvisi carenti ed errati nelle motivazioni, in quanto l’Ufficio non avrebbe tenuto conto di alcuni elementi portati alla sua attenzione per una più realistica ricostruzione dei redditi relativi agli anni in questione.
Si costituiva l’Ufficio contrastando tutte le doglianze di parte e sostenendo che, in base all’art. 32, comma 4 del DPR n. 600/73, non potevano essere presi in considerazione i documenti non esibiti in sede di procedura accertativa e poi, invece, prodotti in sede giurisdizionale.
La Commissione Tributaria Provinciale, con sentenza n. 6671/52/15, accoglieva parzialmente il ricorso, confermando l’accertamento per l’anno 2007 e, per quanto riguarda il 2008, riducendo ad euro 90.000,00 il reddito della parte, che l’Ufficio aveva accertato pari ad euro 117.549,00.
Avverso questa sentenza, ha interposto appello G.C. per quattro motivi di cui il terzo e il quarto suddivisi in più profili: A) nullità erroneità ed ingiustizia della sentenza n. 6671/52/15 per aver rigettato l’eccezione di carenza del potere in capo al funzionario sottoscrittore. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 41 e 41 del DPR n. 600 del 1973. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 36 comma 2 n. 4 del D.lgs. del 31 dicembre 1992. Inesistenza o insufficienza della motivazione. B) nullità erroneità ed ingiustizia della sentenza n. 6671/52/15 per aver rigettato l’eccezione relativa all’omessa indicazione del responsabile del procedimento ed all’omessa sottoscrizione degli avvisi da parte dello stesso. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7 comma 2 lett. a) della legge n. 212 del 2000. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 36 comma 2 n. 4 del D.lgs. 31 dicembre 1992. Inesistenza o insufficienza della motivazione. C) nullità erroneità ed ingiustizia della sentenza n. 6671/52/15 nella parte in cui non è stata presa in considerazione la documentazione allegata ai ricorsi avente data riferita al periodo oggetto della rettifica. D) nullità erroneità ed ingiustizia della sentenza n. 6671/52/15 nella parte in cui rigetta il ricorso avverso l’avviso di accertamento relativo all’anno di imposta 2007 e ridetermina il reddito relativo all’anno di imposta 2008.
L’appellante ha chiesto la riforma della sentenza impugnata e conseguentemente l’annullamento degli avvisi di accertamento oggetto di causa.
Si è costituito l’Ufficio contrastando ogni deduzione dell’appellante e chiedendo il rigetto dell’appello.
In prossimità dell’udienza pubblica C.G. ha depositato memoria con la quale ha chiesto che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere per effetto della dichiarazione del sig. G. di avvalersi della definizione agevolata si sensi dell’art. 6 del DL n. 193 del 2016 conv. con modifiche in legge n. 225 del 2016.
All’udienza del 1° luglio 2019 il Collegio ha riservato la decisione.
Ragioni della decisione
Il Collegio, nella Camera di Consiglio, udito il relatore, esaminate e valutate le argomentazioni addotte dalla parte appellante e la documentazione prodotta in atti, verificando le circostanze di fatto e di diritto che legittimano o meno la pretesa erariale, sciogliendo la riserva, ritiene che l’appello presentato da G.C. sia fondato.
1. In via preliminare va rigettata la richiesta di dichiarazione della cessata materia del contendere dato che dagli atti non risulta che sia stato estinta ogni debenza relativamente agli atti di accertamento. Comunque, la richiesta dichiarazione di cessata materia del contendere resta assorbita dall’accoglimento dell’appello per le ragioni di cui si dirà.
2. Fondato è il primo motivo di appello con il quale l’appellante ripropone l’eccezione relativa alla nullità dell’avviso di accertamento per omessa sottoscrizione del Capo dell’Ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato.
Va qui osservato che il potere di emettere avvisi di accertamento è sottoposto ad una serie di regole, che ne condizionano la validità: queste regole riguardano la competenza ad emettere l’atto, il contenuto, il destinatario, il termine entro cui l’atto deve essere notificato, la sottoscrizione, le modalità di notificazione. In particolare l’art. 42, primo comma, del D.P.R. 600/73 stabilisce che gli accertamenti sono portati a conoscenza del contribuente mediante notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell’ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato. Il terzo comma dell’art. 42 citato dispone che l’accertamento è nullo se l’avviso non reca la sottoscrizione, le indicazioni di cui al presente articolo.
A sua volta come bene ha affermato, in più occasioni, la Corte di Cassazione (da ultimo Cass. n. 26295 del 2016), che qui si condivide, nei casi in cui il contribuente contesti, anche genericamente, la legittimazione del funzionario che ha sottoscritto l’avviso di accertamento, l’Amministrazione finanziaria, in ragione dell’immediato e facile accesso ai propri dati, ha l’onere di dimostrare il possesso dei requisiti soggettivi, nonché l’esistenza della delega.
Tale incombenza probatoria non risulta sia stata assolta dall’Agenzia delle Entrate che anzi, anche in questa sede, ritiene tale prova non necessaria e non dovuta.
3. La mancata attribuzione di entrambi gli avvisi di accertamento oggetto del presente giudizio alla persona che secondo la legge avrebbe dovuto firmare gli stessi e la mancata dimostrazione dell’esistenza della delega e della delega a persona delegabile, comporta l’annullamento degli stessi atti.
4. L’annullamento degli atti oggetto del presente giudizio assorbe ogni altro profilo ovvero ogni altro motivo di appello.
In definitiva, l’appello va accolto e vanno annullati gli avvisi accertamento. La particolarità della questione esaminata è ragione sufficiente per compensare le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Commissione Tributaria Regionale accoglie l’appello del contribuente, annulla gli avvisi di accertamento impugnati, compensa le spese del presente giudizio.
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