La Corte di Cassazione con la sentenza n. 24629 depositata il 2 ottobre 2019 intervenendo in tema di azione di regresso ha riaffermato che “In  base al diritto vivente formatosi anche in seguito ai numerosi interventi della Corte costituzionale in materia, l’azione di regresso dell’INAIL nei confronti del datore di lavoro o dei suoi preposti alla direzione dell’azienda o alla sorveglianza  dell’attività lavorativa, ritenuti civilmente responsabili di un infortunio verificatosi in danno di un dipendente è esercitabile autonomamente senza dover necessariamente attendere l’instaurazione o l’esito del procedimento penale per il fatto da cui è derivato l’infortunio e senza che, quindi, assuma alcun  rilievo l’eventuale conclusione di tale ultimo procedimento con un provvedimento di archiviazione o di proscioglimento in sede istruttoria”
La vicenda ha riguardato una società, datrice di lavoro, ritenuta dall’INAIL responsabile dell’infortunio sul lavoro occorso ad un giovane apprendista carpentiere, il quale mentre era intento a preparare intonaco all’interno di un balcone al secondo piano di un edificio, privo delle cinture di sicurezza passa da un balcone all’altro del fabbricato servendosi di tavole di legno da lui stesso approntate e lasciato solo a svolgere le sue mansioni, della cui ristrutturazione l’impresa datrice di lavoro era stata incaricata, precipita nel vuoto, riportando gravi lesioni.

L’INAIL dopo aver erogato le relative prestazioni in favore dell’apprendista infortunatosi, ritenendo che sussistano i presupposti per l’esercizio dell’azione di regresso nei confronti della società datrice di lavoro ne esercita la relativa azione. I giudici di merito, in entrabi i gradi, accolgono la richiesta dell’INAIL.

La società datrice di lavoro impugna la sentenza di appello con ricorso in cassazione fondato su due motivi. In particolare si duole che i giudici di merito non avrebbero tenuto conto dell’eccepita insussistenza di comportamenti eseguiti in violazione della norma di cui all’art. 2087 c.c. ritenendo i lavoratori avrebbero avuto il solo compito di preparare l’intonaco all’interno dei balconi esistenti senza dover usare tavole di ponte, per cui si era in presenza di un evento “assolutamente anomalo, imprevisto e non autorizzato”

Gli Ermellini rigettano il ricorso proposto dalla società. Confermando i principi di diritto enunciati in precedenti sentenze, in particolare ribadiscono che “In tema di infortuni sul lavoro e di cd. rischio elettivo [..] la responsabilità esclusiva del lavoratore sussiste soltanto ove questi abbia posto in essere un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, cosi da porsi come causa esclusiva dell’evento e creare condizioni di rischio estranee alle normali modalità del lavoro da svolgere. In assenza di tale contegno, l’eventuale coefficiente colposo del lavoratore nel determinare l’evento è irrilevante sia sotto il profilo causale che sotto quello dell’entità del risarcimento dovuto”

Il comma 1 dell’art. 10 del D.P.R. n. 1124 del 1965 in deroga ai principi di diritto comune in tema di responsabilità statuisce che “esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro”. Al comma successivo stabilisce che “permane la responsabilità civile a carico di coloro che abbiano riportato condanna penale per il fatto dal quale l’infortunio è derivato”.

Inoltre nei commi successivi viene statuito che  la responsabilità civile del datore di lavoro non è esclusa “quando la sentenza penale stabilisca che l’infortunio sia avvenuto per fatto imputabile a coloro che egli ha incaricato della direzione o sorveglianza del lavoro” e che tale sistema non opera “quando per la punibilità del fatto dal quale l’infortunio è derivato sia necessaria la querela della persona offesa”

I giudici di piazza Cavour hanno riconfermato che ” In tema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, ai fini del sorgere del credito dell’INAIL nei confronti della persona civilmente obbligata, è necessario che il fatto costituisca reato perseguibile d’ufficio, ma l’accertamento giudiziale, sempre che si renda necessario in mancanza di adempimento spontaneo del soggetto debitore o di bonario componimento della lite, può avvenire sia in sede penale che in sede civile”

Per cui l’esonero della responsabilità civile per l’infortunio occorso al dipendente non opera nei casi di infortuni siano il frutto di reati perseguibili d’ufficio commessi dal datore di lavoro medesimo, ovvero da soggetti ai quali egli abbia delegato la propria posizione di garanzia.