AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 18 ottobre 2019, n. 418

Articolo 9-bis del decreto-legge n. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 – Cause di esclusione dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)

Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

Quesito

Il signor SEMPRONIO, imprenditore ittico, svolge le seguenti attività:

· A;

· B.

L’interpellante fa presente che il reddito prodotto dall’attività A viene determinato sulla base di quanto disposto dall’articolo 32 del TUIR e indicato, quindi,nel quadro RA e RD del modello REDDITI.

Quanto all’attività B, questa viene svolta giusta licenza di … rilasciata dal Ministero delle …, e il reddito derivante da tale attività viene determinato ai sensi dell’articolo 55 TUIR e indicato nel quadro RG del modello REDDITI.

Il signor SEMPRONIO è, altresì, dell’avviso che entrambe le attività ricadano, ai fini degli indici sintetici di affidabilità fiscale “ISA”, nel medesimo settore di applicazione.

L’istante, inoltre, evidenzia che il fatturato, nel 2018 è stato di euro 38.777 per l’attività A e di euro 19.270 per l’attività B.

L’interpellante chiede, pertanto, se in presenza di tipologie di reddito tra loro diverse (i.e. fondiario l’uno e d’impresa l’altro) rientranti tuttavia nel medesimo studio ISA si possa ricadere in una delle cause di esclusione dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

L’interpellante ritiene che il caso oggetto di interpello rientrerebbe nella causa di esclusione prevista nelle istruzioni “parte generale” ISA 2019, al paragrafo 2.3, per i contribuenti “con categoria reddituale diversa da quella per la quale è stato approvato l’ISA e, quindi, prevista nel quadro dati contabili contenuti nel modello ISA approvato per la attività esercitata”.

Parere dell’agenzia delle entrate

Gli indici sintetici di affidabilità fiscale sono stati introdotti dall’articolo 9-bis del decreto-legge n. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

In particolare, la richiamata disposizione normativa dispone, al comma 6, che gli indici non si applicano ai periodi d’imposta nei quali il contribuente “b) dichiara ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all’articolo 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione dei relativi indici”.

Il richiamo ai ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, o ai compensi di cui all’articolo 54, comma 1, del TUIR – quale termine di riferimento per individuare i limiti di applicazione degli ISA – consente di ritenere che l’articolo 9-bis del decreto-legge n. 50 del 2017, quando dispone che gli indici sintetici di affidabilità fiscale sono istituiti per gli esercenti “attività di impresa, arti o professioni”, si riferisca ai soli soggetti che dichiarano redditi d’impresa di cui all’articolo 55 del TUIR, ovvero redditi derivanti dall’esercizio di arti o professioni di cui al precedente articolo 53 del medesimo testo unico.

Ne consegue che, nel caso di specie, l’attività A, il cui reddito è riconducibile a quello agrario (determinato sulla base di quanto disposto dall’articolo 32 del TUIR),non rientra nel campo di applicazione ISA, in quanto non si tratta di attività di impresa o di lavoro autonomo.

Ai fini dei predetti indici, dunque, si è in presenza di un’unica attività il cui reddito è determinato ai sensi dell’articolo 55 del Tuir (reddito d’impresa), in relazione all’effettivo esercizio della quale troverà applicazione il relativo indice sintetico di affidabilità.