Sul tema, al fine di dirimere i dubbi sorti è intervenuto la Direttiva n. 131411/RU del 20 settembre 2019 dell’Agenzia Dogane e Monopoli in cui viene evidenziata la necessità di un’integrale ricomposizione organica della platea di esercenti ricadenti nell’ambito di applicazione del comma 2 dell’art. 29 del D.Lgs. n. 504/95 (soggetti obbligati alla denuncia fiscale per la vendita di alcolici). In merito alle domande poste in precedenza l’Agenzia specifica quanto segue:
- Vengono sottoposti all’obbligo di denuncia anche quegli operatori che dal 29 agosto 2017 al 29 giugno 2019, hanno avviato l’attività senza essere tenuti all’osservanza del predetto vincolo. Questi soggetti dovranno procedere a consolidare la loro posizione presentando all’Ufficio delle dogane territorialmente competente, entro il 31 dicembre 2019, la denuncia di attivazione di esercizio di vendita per quanto attiene alla disciplina dell’accisa.
- Gli operatori in esercizio antecedentemente all’entrata in vigore dell’art. 1, comma 178, della legge n. 124/2017 ed in possesso della licenza fiscale di cui all’art. 63, comma 2, lett. e), del D.Lgs. n. 504/95 non sono tenuti ad alcun ulteriore adempimento, in forza della piena efficacia della licenza in precedenza rilasciata. Qualora tuttavia nel periodo di vigenza della soppressione dell’obbligo di denuncia siano intervenute variazioni nella titolarità dell’esercizio di vendita, l’attuale gestore ne darà tempestiva comunicazione al competente Ufficio delle dogane al fine di procedere all’aggiornamento della licenza di esercizio.
- Le attività di vendita di prodotti alcolici che avvengono nel corso di sagre, fiere, mostre ed eventi similari a carattere temporaneo, permangono non soggette all’obbligo di denuncia fiscale.
Per cui si è reintrodotto l’obbligo di presentazione della licenza UTF a favore degli esercizi pubblici, di quelli di intrattenimento pubblico, degli esercizi ricettivi e dei rifugi alpini esclusi dall’art. 1 comma 178 della legge 124/17 e confermata dalla precedente Nota RU 113015 del 2017 dell’Agenzia delle Dogane, in aggiunta agli esercizi di vendita all’ingrosso per i quali l’obbligo non è mai venuto a mancare.
Coloro che iniziano l’attività dovrà procedersi all’inoltro, insieme alla SCIA, all’ufficio SUAP del comune della rientrodotta comunicazione.
Le attività a carattere temporaneo e le manifestazioni di breve durata rimangono escluse dall’obbligo di comunicazione.
D.L. n. 34/2019
Art. 13-bis (( (Reintroduzione della denuncia fiscale per la vendita di alcolici) ))
((1. Al comma 2 dell’articolo 29 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: “, ad esclusione degli esercizi pubblici, degli esercizi di intrattenimento pubblico, degli esercizi ricettivi e dei rifugi alpini,” sono soppresse)).
D.Lgs. n. 504/1995
Art. 29. (Art. 25 T.U. spiriti 1924 – Artt. 5 e 6 R.D.L. n. 23/1933 – Artt. 20 e 22 D.L. n. 1200/1948 – Art. 20 D.L. n. 142/1950 – Artt. 4 e 13 D.L. n. 3/1956 (*) – Art. 14-bis D.L. n. 216/1978 (**) – Art. 8 legge 11 marzo 1988, n. 67 – Art. 5 legge 28 marzo 1968, n. 415). Deposito di prodotti alcolici assoggettati ad accisa
1. Gli esercenti impianti di trasformazione, di condizionamento e di deposito di alcole e di bevande alcoliche assoggettati ad accisa devono denunciarne l’esercizio all’Ufficio dell’Agenzia delle dogane, competente per territorio.
2. Sono soggetti alla denuncia di cui al comma 1 anche gli esercizi di vendita ((…)) ed i depositi di alcole denaturato con denaturante generale in quantita’ superiore a 300 litri.
3. Sono esclusi dall’obbligo della denuncia gli esercenti il deposito di: a) alcole, frutta allo spirito e bevande alcoliche, confezionati in recipienti di capacita’ non superiore a 5 litri ed aromi alcolici per liquori o per vermouth e per altri vini aromatizzati confezionati in dosi per preparare non piu’ di un litro di prodotto, muniti di contrassegno fiscale, ai sensi dell’art. 13, comma 2; b) alcole non denaturato, aromi alcolici per bevande diverse dai liquori, bevande alcoliche, frutta sotto spirito e profumerie alcoliche prodotte con alcole non denaturato, in quantita’ non superiore a 20 litri; c) aromi alcolici per liquori in quantita’ non superiore a 0,5 litri o a 0,5 chilogrammi, non destinati alla vendita; d) profumerie alcoliche prodotte con alcole non denaturato, condizionate secondo le modalita’ stabilite dall’amministrazione finanziaria in quantita’ non superiore a 5000 litri; e) birra, vino e bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra se non destinate, queste ultime, a distillerie; f) vini aromatizzati, liquori e acquaviti, addizionati con acqua gassata, semplice o di soda, in recipienti contenenti quantita’ non superiore a 10 centilitri ed aventi titolo alcolometrico non superiore all’11 per cento in volume.
4. Gli esercenti impianti, depositi ed esercizi di vendita obbligati alla denuncia di cui ai commi 1 e 2 sono muniti di licenza fiscale, valida fino a revoca, soggetta al pagamento di un diritto annuale e sono obbligati a contabilizzare i prodotti in apposito registro di carico e scarico. Sono esclusi dall’obbligo della tenuta del predetto registro gli esercenti la minuta vendita di prodotti alcolici e gli esercenti depositi di profumerie alcoliche condizionate fino a litri 8.000 anidri. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere modificati i casi di esclusione di cui al comma 3 e possono essere stabilite eccezioni all’obbligo della tenuta del predetto registro. La licenza e’ revocata o negata a chiunque sia stato condannato per fabbricazione clandestina o per evasione dell’accisa sull’alcole e sulle bevande alcoliche.
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(*) Il riferimento al D.L. n. 3/1956 riguarda il decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 marzo 1956, n. 108. (**) Il riferimento al D.L. n. 216/1978 riguarda il decreto-legge 26 maggio 1978, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1978, n. 388.