CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 21 ottobre 2019, n. 26848

Tributi – Irap – Studio associato – Soggetto ad imposta

La Corte,
costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell’art. 1 – bis del d.I.. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 197/2016 osserva;

Con sentenza n. 116/4/2018, depositata il 16.1.2018 non notificata, la CTR della Lombardia Lazio ha accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate nei confronti dello studio associato F.G.G. -Studio internazionale per la riforma della sentenza di primo grado della CTP di Milano che aveva invece accolto il ricorso del contribuente avverso il silenzio – rifiuto dell’Ufficio sull’istanza di rimborso che lo studio professionale aveva presentato per l’Irap versata negli anni dal 2009 al 2012.

Avverso la pronuncia della CTR il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un motivo.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

1.Con il primo motivo di ricorso il contribuente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art.2 del d.lgs. n. 446/1997, in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 3 c.p.c., nella parte in cui la sentenza impugnata ha affermato la sussistenza del presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione riguardo a uno studio associato.

La censura non è fondata.

Componendo il contrasto di giurisprudenza manifestato in materia, le sezioni unite di questa Corte hanno affermato il principio secondo cui “presupposto dell’imposta regionale sulle attività produttive è l’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata diretta alla produzione e allo scambio ovvero alla prestazione di servizi; ma quando l’attività è esercitata dalle società e dagli enti, che siano soggetti passivi dell’imposta a norma dell’art. 3 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 – comprese quindi le società semplici e le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni – essa, in quanto esercitata da tali soggetti, strutturalmente organizzati per la forma nella quale l’attività è svolta, costituisce ex lege, in ogni caso, presupposto d’imposta, dovendosi perciò escludere la necessità di ogni accertamento in ordine alla sussistenza dell’autonoma organizzazione” (Cass. sezioni unite, 14 aprile 2016, n. 7371, in motivazione; nello stesso senso era Cass. n. 25313 del 2014; Cass. 13728/2017; Cass. 27843/2018).

Il ricorso deve essere, conseguentemente, rigettato.

Le spese seguono la soccombenza, dando atto, ai sensi dell’art. 13 c.1 quater dPR n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dell’art. 13 comma 1 quater d.P.R n. 115/2002.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in favore dell’Agenzia delle entrate in euro 5.600,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Dà atto, ai sensi dell’art. 13 c.1 quater dPR n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dell’art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002