L’Agenzia delle Entrate con la risposta a mezzo degli interpelli n. 419 e 420 del 23 ottobre 2019 ha fornito importanti chiarimenti sulla memorizzazione e invio dei corrispettivi telematici, obbligo sancito dall’articolo 2, comma 1, D.Lgs. 127/2015. In merito alla corretta gestione di tale adempimento l’Amministrazione finanziaria ha pubblicato sul sito web una guida.

Con la risposta all’interpello n. 419 del 23 ottobre 2019, in un contribuente esercente l’attività di ristorazione chiedeva di conoscere il corretto trattamento, ai fini dell’adempimento della memorizzazione ed invio dei corrispettivi, dell’accettazione dei buoni pasti a fronte del servizio erogato. A tal proposito, si rammenta che ai sensi dell’articolo 6 del DPR 633/72 il momento di effettuazione dell’operazione è individuato nel momento del pagamento del corrispettivo per le prestazioni di servizio.

Per cui, afferma l’Agenzia delle Entrate, è il momento del pagamento (rimborso del buono) che assume rilevanza per l’esigibilità dell’imposta (cfr. l’articolo 6 del decreto IVA) – salva emissione anticipata della fattura che documenta l’operazione – e la necessità di farla concorrere nella liquidazione di tale periodo.
Ciò non significa, tuttavia, come già chiarito in riferimento agli scontrini fiscali, che, completata la prestazione nei confronti del cliente, alla ricezione del buono pasto legittimante la stessa, il prestatore non emette alcun documentoSul punto vedasi anche la circolare n. 60/1983. Pertanto all’atto dell’erogazione del servizio l’esercente è tenuto al rilascio di un documento commerciale anche se il corrispettivo non è stato “riscosso”.

In ordine ai dati da trasmettere telematicamente (come previsto dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 182017 del 28.10.2016, attuativo dell’articolo 2, comma 4, D.Lgs. 127/2015, e modificato dal provvedimento prot. n. 99297 del 18.04.2019) è previsto che confluiscano nei corrispettivi inviati telematicamente anche i dati relativi agli importi non riscossi e quelli relativi ai ticket restaurant.

In particolare, nei “DatiRT” (blocco obbligatorio per i dati contabili-fiscali provenienti dai registratori telematici) alla voce “4.1.4” “Ammontare”, si specifica che «Tale importo è comprensivo dei corrispettivi non riscossi e di quelli per i quali il pagamento è stato effettuato mediante ticket restaurant mentre non comprende i corrispettivi derivanti dalle fatture emesse (tramite RT). Si precisa, altresì, che in tale
campo deve essere inserito l’ammontare delle vendite, senza sottrarre l’ammontare dei resi e degli annulli».
L’indicazione in parola trova peraltro riscontro anche nelle stesse specifiche tecniche, laddove (cfr. paragrafo 2.1) si evidenzia che «Nel caso di corrispettivi non riscossi ma per i quali il cliente ha fornito il controvalore in buoni pasto, nel documento commerciale si può riportare, a titolo puramente figurativo, l’aliquota IVA propria di ciascun prodotto, sebbene tale IVA non rappresenti l’imposta effettiva sulla singola transazione ma sarà meramente figurativa (nel caso di buono pasto, trattandosi di servizio sostitutivo di mensa, si applica l’aliquota propria della somministrazione di alimenti bevande). Nel tracciato “Allegato – Tipi Dati per i Corrispettivi” i valori dei corrispettivi non riscossi sono inglobati nel valore complessivo dei corrispettivi, distinti per aliquota».

Pertanto la successiva emissione della fattura, quale momento impositivo dell’operazione, non determina quindi alcuna duplicazione dell’imposta (in quanto la debenza della stessa sorge solo in tale momento) e la liquidazione periodica dell’Iva dovrà tener conto solo dell’imposta emergente dalla fattura.

L’Agenzia conclude affermando che “il principio richiamato sarà tenuto presente in caso di disallineamento tra i dati trasmessi telematicamente e l’imposta liquidata periodicamente”.

L’Amministrazione finanziari con la risposta all’interpello n. 420 del 23 ottobre 2019 ha chiarito che, qualora si eserciti una attività nella cd. ventilazione dei corrispettivi, nell’ambito delle quali l’aliquota Iva non può essere indicata nel documento commerciale poiché la ripartizione tra le differenti aliquote avviene solamente in sede di liquidazione periodica, è ammessa la possibilità di inserire nel documento commerciale la dicitura “AL – Altro non Iva” in luogo dell’aliquota Iva.