PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Decreto 03 settembre 2019
Adeguamento del trattamento economico del personale non contrattualizzato a decorrere dal 1° gennaio 2018
Art. 1
1. A decorrere dal 1° gennaio 2018, le misure degli stipendi, dell’indennità integrativa speciale e degli assegni fissi e continuativi dei docenti e dei ricercatori universitari, degli ufficiali superiori e degli ufficiali generali e ammiragli delle Forze armate e del personale con qualifiche e gradi corrispondenti dei Corpi di polizia civili e militari sono incrementate dello 0,11 per cento. L’incremento di cui al precedente periodo si applica sulle misure delle predette voci retributive in vigore alla data del 1° gennaio 2017, salvo che per i maggiori e tenenti colonnelli e gradi corrispondenti delle Forze armate e per il personale con gradi e qualifiche corrispondenti dei Corpi di polizia civili e militari di cui all’art. 24, comma 1-bis, della legge n. 448 del 1998, per i quali detto incremento si applica sulle misure delle medesime voci retributive, ove presenti anche al primo gennaio 2017, in vigore dal 1° gennaio 2018.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2019, le misure degli stipendi, dell’indennità integrativa speciale e degli assegni fissi e continuativi dei docenti e dei ricercatori universitari, degli ufficiali superiori e degli ufficiali generali e ammiragli delle Forze armate e del personale con gradi e qualifiche corrispondenti dei Corpi di polizia civili e militari, in vigore alla data del 1° gennaio 2018, tenuto conto dell’adeguamento di cui al comma 1, sono incrementate in misura pari al 2,28 per cento.
3. Resta fermo quanto previsto dall’art. 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall’art. 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
Art. 2
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’art. 1, comma 1, si provvede, a decorrere dal 2019, per il personale universitario e per il personale dei Corpi di polizia dello Stato ad ordinamento civile e militare e per il personale delle Forze armate, nei limiti delle risorse all’uopo iscritte a decorrere dal medesimo anno nel Fondo da ripartire per l’attuazione dei contratti, mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 1, comma 365, lettera c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232 nonché mediante utilizzo delle disponibilità in conto residui relative alla medesima autorizzazione di spesa, che sono versate all’entrata del bilancio dello Stato nell’anno 2019.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’art. 1, comma 2, si provvede, a decorrere dal 2019:
a) per il personale dei Corpi di polizia dello Stato ad ordinamento civile e militare e per il personale delle Forze armate, nei limiti delle risorse all’uopo iscritte a decorrere dal medesimo anno nel Fondo da ripartire per l’attuazione dei contratti, mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 1, comma 679, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché mediante utilizzo delle disponibilità in conto residui relative alla medesima autorizzazione di spesa, che sono versate all’entrata del bilancio dello Stato nell’anno 2019;
b) per il personale universitario, si provvede a carico dei bilanci delle Amministrazioni di appartenenza.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.