MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI – Comunicato 24 ottobre 2019
Novità per l’ISEE corrente
A partire dal 23 ottobre 2019, per effetto delle disposizioni introdotte dall’art. 28-bis del Decreto leggge 34/2019 convertito dalla Legge 58/2019, nell’ISEE corrente sono state introdotte alcune novità.
I nuclei familiari in possesso di un ISEE ordinario possono richiedere il calcolo dell’ISEE corrente qualora si verifichi, in maniera alternativa:
– una variazione della situazione lavorativa ovvero un’interruzione dei trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari non rientranti nel reddito complessivo (dichiarato ai fini IRPEF) per uno o più componenti il nucleo familiare;
– una variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo familiare superiore al 25% rispetto alla situazione reddituale individuata nell’ISEE calcolato ordinariamente.
L’ISEE corrente, infatti, aggiorna il valore dell’indicatore ISEE prendendo a riferimento i redditi relativi a un periodo di tempo più ravvicinato. Tale indicatore è calcolato sui redditi e trattamenti percepiti dal nucleo familiare negli ultimi dodici mesi. Solo nel caso di componente per il quale si è verificata un’interruzione dei trattamenti ovvero di lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta una risoluzione del rapporto di lavoro o una sospensione dell’attività lavorativa o una riduzione della stessa è possibile, in alternativa, indicare i redditi ed i trattamenti percepiti negli ultimi due mesi, come base di calcolo del reddito annuale.
Con riferimento alla scadenza, per gli ISEE correnti presentati a partire dal 23 ottobre 2019 il periodo di validità è esteso a sei mesi. Solo in caso di variazione della situazione occupazionale o della fruizione dei trattamenti, l’ISEE corrente deve essere aggiornato entro due mesi dalla variazione.
Con il Decreto interministeriale n. 347 del 4 ottobre 2019 sono stati approvati i nuovi modelli della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), nonché le relative istruzioni per la compilazione.
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