CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 17 ottobre 2019, n. 26374
Tributi – Imposta sulle donazioni – Definizione della lite ex art. 11 del D. L. n. 50 del 2017 – Estinzione del giudizio
Rilevato che
Con sentenza n. 219/7/2014, depositata il 20.2.2014, non notificata, la CTR della Liguria accolse l’appello proposto dalla Fondazione R.P. nei confronti della Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Genova – avverso la sentenza di primo grado della CTP di Genova, depositata il 18.2.2013, che aveva rigettato il ricorso della detta Fondazione contro l’avviso di liquidazione n. RE99 AVIRSAN 2011 con cui era stata accertata una imposta sulle donazioni pari ad euro 750,00, oltre sanzioni ed interessi, per avere la Fondazione indebitamente usufruito della esenzione di cui all’art. 3, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 346 del 1990. La CTR della Liguria, investita dall’appello del contribuente, ritenne invece spettante la esenzione per avere la Fondazione fatto uso corretto di strumenti predisposti dall’ordinamento ma compensò fra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio di merito.
Avverso la pronuncia della CTR l’Agenzia delle Entrate, con atto notificato in data 3 giugno 2014, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.
Il contribuente resiste con controricorso.
In data 2 ottobre 2017 la Fondazione R.P. ha depositato copia della istanza di definizione della lite ai sensi dell’art. 11 del D. L. n. 50 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017 n. 96, presentata il 26 settembre 2017 alla Agenzia delle Entrate e del versamento, avvenuto il giorno successivo, di quanto dovuto per la prima rata.
Il successivo 2 luglio 2018 la Agenzia delle Entrate ha attestato che la istanza di definizione della lite ed il pagamento erano regolarmente avvenuti ed ha quindi chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, avendo il contribuente provveduto al pagamento di quanto dovuto per il perfezionamento della relativa procedura.
Analoga istanza è stata presentata in data 21 gennaio 2019 dalla parte contribuente.
Osserva la Corte che l’Amministrazione finanziaria ha attestato la regolarità della definizione agevolata della lite, avendo il contribuente provveduto ad effettuare il pagamento di quanto dovuto per il relativo perfezionamento, secondo quanto previsto dall’art. 11, comma 5, lett. b) dell’art. 11 del d.l. n. 50/2017, così come convertito in legge. Ciò, implicando il venir meno della sentenza impugnata, comporta l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere sul rapporto tributario controverso (cfr., recentemente, Cass. sez. 6, ord. 3 ottobre 2018, n. 24083), con compensazione delle spese dell’intero giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Dichiara estinto per legge il giudizio di cassazione per il verificarsi della fattispecie di cui all’art. 11, comma 5, lett. b) del d.l. n. 50/2017, convertito con modificazioni nella l. n. 96/2017. Dichiara compensate tra le parti le spese dell’intero giudizio.
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