Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 42936 depositata il 18 ottobre 2019

rati fiscali – sottrazione fraudolenta – sequestro preventivo

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 22.10.2018 il Tribunale di Bari ha rigettato l’istanza di riesame presentata da JZ, indagato del reato di cui all’art. 11 d.lgs. n. 74/2000, avverso il decreto del Giudice per le indagini preliminari di Bari che aveva disposto il sequestro preventivo della somma di € 9.500,00, perché sottratto alla garanzia patrimoniale del debito tributario di € 176.902,88.

2. Con un unico motivo di ricorso l’indagato deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., per insussistenza del reato dell’art. 11 n.1 d.lgs. n. 74/2000 e dei presupposti del sequestro preventivo. Sostiene che il credito tributario era prescritto e non risultavano atti interruttivi della prescrizione, che dal 1999 non v’era traccia di concreti atti fraudolenti da lui compiuti, che non era possibile considerare fraudolento il trasporto di valuta verso il suo Paese d’origine dopo 15 anni dall’origine della pretesa tributaria, che il 13 luglio 2017 aveva tentato di uscire dall’Italia con la somma di € 10.046,00, ma aveva assolto la sanzione amministrativa e che tale episodio era incoerente rispetto a quello in esame.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è infondato.

Il Tribunale del riesame è pervenuto alla conferma del decreto di sequestro preventivo del denaro sul presupposto che la condotta tenuta dall’indagato doveva ritenersi idonea a frustrare il diritto di credito dell’Erario. Infatti, i Giudici hanno negato rilievo all’eccezione di prescrizione che necessita di essere accertata e dichiarata, anche incidentalmente, ed hanno per contro evidenziato che, trattandosi di trasporto del bene fungibile per eccellenza, per giunta facilmente occultabile, la condotta realizzata era potenzialmente idonea a consentire al debitore di sottrarsi alla responsabilità patrimoniale. Hanno poi ritenuto sintomatica della fraudolenza la circostanza che il denaro trasportato ammontava ad una somma di poco inferiore al massimo trasportabile ed hanno ricordato che il reato era integrato anche in caso di trasferimento clandestino di denaro all’estero. Hanno infine argomentato nel senso che il sequestro preventivo era una misura congrua ad evitare la protrazione del reato e delle sue conseguenze.

La decisione è idoneamente motivata ed è in linea con la giurisprudenza di legittimità secondo cui la fraudolenza o la simulazione richieste dall’art. 11 citato possono essere realizzate anche mediante il trasferimento di soldi all’estero. Nel caso scrutinato da Cass., Sez. 3, n. 14007 del 25/10/2017, dep. 2018, Gallotti, Rv. 272582 gli attivi finanziari all’estero non dichiarati in Italia erano stati trasferiti su un conto corrente in uno Stato estero rendendo inefficace la riscossione del credito erariale. La vicenda in esame è perfettamente sovrapponibile a quella, poiché il ricorrente ha tentato di espatriare con una cospicua somma in contanti, di poco inferiore a 10.000 euro, soglia della valuta da dichiarare.

La difesa dell’indagato si fonda sull’insussistenza del credito e sulla liceità dell’operazione con la conseguenza che non sussisterebbe la simulazione o la fraudolenza.

Sennonché, il credito tributario non risulta sia oggetto di contestazione e, sebbene l’atto in sé sia lecito ed in astratto non connotato dalla fraudolenza, quindi non attaccabile (si veda ex plurimis, Cass., Sez. 3, n. 25677 del 16/05/2012, Caneva, Rv. 252996), nella specie tuttavia si caratterizza per gli artifici ed i raggiri costituiti dal trasporto del denaro verso il paese estero d’origine, occultato sulla propria persona. Il periculum è insito nell’atto depauperativo che non consente la soddisfazione delle ragioni del creditore.

D’altra parte, va ricordato che il ricorso per cassazione contro le misure cautelari reali è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli “errores in iudicando” o “in procedendo”, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656), ipotesi che nella specie non ricorrono.

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del processo.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.