La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 42936 depositata il 18 ottobre 2019 intervenendo in tema di sequestro preventivo per reati tributari ha affermato che per il soggetto con debiti fiscali superiori ai 50 mila euro “la fraudolenza o la simulazione richieste dall’art. 11 citato possono essere realizzate anche mediante il trasferimento di soldi all’estero.”
La vicenda ha riguardato un contribuente di origine asiatica il quale, già in precedenza aveva tentato di uscire dall’Italia con la somma di € 10.046,00, aveva cercato di espatriare con una cospicua somma in contanti, di poco inferiore a 10.000 euro, soglia della valuta da dichiarare. Il Gip disponeva il sequestro preventivo delle somme rinvenute, perché sottratto alla garanzia patrimoniale del debito tributario.
Il contribuente avverso il decreto del GIP proponeva ricorso al Tribunale del riesame. I giudici del riesame rigettavano le doglianze del ricorrente. In particolare il Tribunale avava affermato che “trattandosi di trasporto del bene fungibile per eccellenza, per giunta facilmente occultabile, la condotta realizzata era potenzialmente idonea a consentire al debitore di sottrarsi alla responsabilità patrimoniale. Hanno poi ritenuto sintomatica della fraudolenza la circostanza che il denaro trasportato ammontava ad una somma di poco inferiore al massimo trasportabile ed hanno ricordato che il reato era integrato anche in caso di trasferimento clandestino di denaro all’estero”. Avverso la decisione dei giudici del riesame proponeva ricorso in cassazione fondato su un unico motivo.
Gli Ermellini rigettano il ricorso rilevando che al fine di integrato il reato di cui all’articolo 11 comma 1 D.Lgs. 74/2000 è sufficiente osservare che si ravvisano “gli artifici ed i raggiri costituiti dal trasporto del denaro verso il Paese di origine, occultato sulla propria persona”
Pertanto per i giudici di legittimità risponde del reato di sottrazione fraudolenta, di cui al citato art. 11, del pagamento delle imposte colui che avendo un debito tributario superiore al limite di cui al comma 1 del citato art. 11 trasporta denaro verso il proprio paese di origine in quanto il requisito “si caratterizza per gli artifici ed i raggiri costituiti dal trasporto del denaro verso il paese estero d’origine, occultato sulla propria persona. Il periculum è insito nell’atto depauperativo che non consente la soddisfazione delle ragioni del creditore.”