CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 29 ottobre 2019, n. 27726 – L’art. 25 d.lgs. n. 46 del 1999 prevede una decadenza processuale e non sostanziale e che l’iscrizione a ruolo è solo uno dei meccanismi che la legge accorda all’INPS per il recupero dei crediti contributivi, un eventuale vizio formale della cartella o il mancato rispetto del termine di decadenza previsto ai fini dell’iscrizione a ruolo comporta soltanto l’impossibilità, per l’istituto, di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fa decadere dal diritto di chiedere l’accertamento, in sede giudiziaria, dell’esistenza e dell’ammontare del proprio credito