AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 29 ottobre 2019, n. 444
Trasferimento nuda proprietà per obbligo di riconoscenza
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
L’istante è coniugato in regime patrimoniale di separazione dei beni da oltre venti anni.
La moglie, sin dall’inizio della convivenza coniugale, ha prestato assistenza e servizi a favore del coniuge, al fine di consentire allo stesso di dedicare ogni suo sforzo, anche economico, alla propria personale attività lavorativa e agli affari esterni, senza doversi mai preoccupare della amministrazione e della gestione della vita familiare e domestica nei suoi aspetti più pratici.
L’istante riconosce il proprio dovere morale e sociale di provvedere al mantenimento della moglie e di assicurarle, in caso di propria premorienza, i mezzi patrimoniali necessari per una esistenza dignitosa senza, però, aggirare le disposizioni in materia successoria che tutelano i diritti dei legittimari.
In virtù di tale dovere morale, intende trasferire alla moglie il diritto di nuda proprietà sulla casa coniugale, riservando per sé il diritto di abitazione.
A parere dell’istante il trasferimento dell’immobile avviene in adempimento di una obbligazione naturale, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2034 del Codice Civile e trova la propria causa nell’adempimento del suddetto dovere morale e sociale. Pertanto, dovrà essere tassato ai sensi dell’articolo 9 della Tariffa, Parte Prima allegata al Tur.
Ritiene, infatti, che il trasferimento dell’immobile non avviene per spirito di liberalità, ai sensi degli articoli 769 e seguenti del Codice Civile e non costituisce né una donazione remuneratoria o liberalità d’uso ex articolo 770 del Codice Civile, né una liberalità indiretta ex articolo 809 del Codice Civile.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’interpellante intende stipulare atto pubblico di trasferimento alla presenza di testimoni, con l’applicazione dell’imposta di registro con l’aliquota del 3% (tre percento), di cui all’articolo 9 della Tariffa allegata al Tur e le imposte ipotecarie e catastali in misura fissa.
Parere dell’agenzia delle entrate
L’art. 2034 c.c., definisce le obbligazioni naturali come doveri morali o sociali che non presentano il carattere della giuridicità. Non sono coercibili ma, una volta eseguite, non si può ripetere quanto spontaneamente prestato. L’unico effetto giuridico è infatti la soluti retentio.
Per doveri morali o sociali, si intendono i valori condivisi dalla generalità dei consociati, pertanto non rientrano in tale concetto i doveri derivanti dalla morale individuale ovvero di una collettività che non abbia il carattere della generalità.
Con riferimento in particolare all’adempimento posto in essere in virtù di un obbligo di riconoscenza, occorre osservare che sebbene ciò che è normalmente considerato riconoscenza tende a corrispondere ad un dovere morale o sociale, il legislatore ha espressamente previsto all’articolo 770 del codice civile la donazione rimuneratoria che è un particolare tipo di donazione, consistente nella liberalità fatta per riconoscenza, in considerazione di meriti del donatario ovvero per speciale rimunerazione, con cui il donante dimostra un particolare apprezzamento dei servizi precedentemente ricevuti dal donatario.
Benché sia percepibile una sorta di connessione tra servizi ricevuti e conseguente donazione, quest’ultima deve essere fatta in modo spontaneo dal donante,il quale non è a ciò tenuto né in forza di una legge né di altri obblighi, usi o costumi.La giurisprudenza, infatti, ha affermato che questa tipologia di donazione si caratterizza per il motivo dell’attribuzione patrimoniale, che è “correlata ad un precedente comportamento del donatario nei cui confronti la liberalità si pone come riconoscenza, apprezzamento di meriti o comunque come una speciale remunerazione di attività svolta, sebbene l’attribuzione non cessi di essere spontanea e l’atto conservi la causa di liberalità”(Cfr Cass. civ., sez. II, 17 novembre 1999, n. 12769).
Alla luce delle suesposte considerazioni e degli elementi informativi rappresentati nell’istanza di interpello si ritenere che l’atto con il quale l’interpellante intende trasferire la nuda proprietà della casa coniugale alla moglie “in adempimento di un dovere morale e di un obbligo di riconoscenza ” rientri nello schema tipico della donazione rimuneratoria di cui al citato articolo 770 del codice civile.
Pertanto, all’atto oggetto dell’interpello qualificabile come donazione remuneratoria, dovrà applicarsi l’ordinario regime fiscale dell’imposta sulle donazioni di cui al Decreto Legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 e le imposte ipotecarie e catastali secondo le previsioni del Decreto Legislativo 31 ottobre 1990 n. 347.
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