La Corte di Cassazione con la sentenza n. 27382 depositata il 25 ottobre 2019 intervenendo in tema di responsabilità solidale tra committente ed appaltatore ha riaffermato che “L’art. 29, comma 2, del d.lgs n. 276 del 2003, nella versione anteriore alle modifiche apportate dal d.l. n. 5 del 2012, conv. con modif. in L n. 35 del 2012, e dalla I. n. 92 dei 2012, rilevante ratione temporis nell’odierna fattispecie, non prevede un regime di sussidiarietà bensì un’obbligazione solidale del committente con l’appaltatore per il pagamento dei trattamenti retributivi ed i contributi previdenziali dovuti al dipendente, come si evince dal tenore letterale della norma nonché dalla sua “ratio”, intesa ad incentivare un utilizzo più virtuoso dei contratti di appalto, inducendo il committente a selezionare imprenditori più affidabili per evitare che i meccanismi di decentramento e di dissociazione tra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione vadano a danno del lavoratore”
La vicenda ha riguardato una società a cui l’INPS, a seguito di verifiche, aveva chiesto il pagamento dei contributi omessi da una società subappaltatrice sulla base del contenuto del comma 2 dell’articolo 29 del D.Lgs. 276/2003, nella versione ante modifica dal D.L. n. 5/2012 e della legge 92/2012. Infatti il committente aveva commissionato ad una società dei lavori in qualità di appaltatrice ed a sua volta commissionava in subappalto ad una soc. cooperativa i predetti lavori in violazione del divieto di subappalto contenuto nel contratto.
La società committente avverso il decreto ingiuntivo dell’INPS proponeva ricorso al Tribunale, i cui giudici accolgono le doglianze del committente. Avverso tale decisione, l’INPS propone ricorso alla Corte di Appello. I giudici di appello in riforma della sentenza impugnata rigettano l’opposizione al decreto ingiuntivo della committente. In particolare per i giudici di appello la responsabilità del committente aveva natura oggettiva nel senso che derivava dal semplice fatto di aver stipulato il contratto d’appalto e che avendo ricevuto la documentazione dei lavoratori avrebbe facilmente potuto e dovuto controllare quali erano i dipendenti dell’appaltatore e quelli del subappaltatore.
Gli Ermellini in ordine alla responsabilità solidale in capo al committente, per le retribuzioni e le contribuzioni dovute in favore dei lavoratori impiegati nell’appalto, in caso di violazione del divieto di subappalto originariamente apposto al contratto di appalto danno una risposta affermativa.
Si ricorda che la versione, ante modifica di cui al D.L. n. 5/2012 e della legge 92/2012, prevedeva la responsabilità solidale del committente con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori, entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto per il pagamento dei trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali dovuti ai dipendenti addetti all’appalto. La preventiva escussione dell’appaltatore e dei subappaltatori è stata introdotta dalla legge 92/2012.
La versione attuale della norma pur prevedendo la responsabilità solidale( sia per i trattamenti retributivi, incluse le quote di trattamento di fine rapporto, che per i contributi previdenziali) tra committente, appaltatori e subappaltatori, non riporta più il beneficio della preventiva escussione
I giudici di legittimità hanno puntualizzato che “L’obbligazione contributiva, derivante dalla legge e che fa capo all’INPS, è dunque distinta ed autonoma rispetto a quella retributiva [..] e soprattutto se ne deve sottolineare la sua natura indisponibile nonché la sua commisurazione alla retribuzione che al lavoratore spetterebbe sulla base della contrattazione collettiva vigente. […] La peculiarità dell’obbligazione contributiva induce a ritenere non coerente con le sue caratteristiche ed in assenza di qualsiasi plausibile ragione, l’esonero della responsabilità del committente a fronte della violazione del divieto di subappalto da parte del subappaltare, concordato con il committente. ” Ed inoltre che “la ratio dell’art. 29 (e quindi della stessa responsabilità solidale) è quella di “incentivare un utilizzo più virtuoso del contratto di appalto, inducendo il committente a selezionare imprenditori affidabili e a controllarne successivamente l’operato per tutta la durata del rapporto contrattuale”
Pertanto, per i giudici del palazzaccio, il committente risponde dei contributi omessi anche in caso di violazione da parte dell’appaltatore dell’espresso divieto di subappaltare i lavori.