AGENZIA DELLE ENTRATE – Provvedimento 30 ottobre 2019, n. 738239
Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018, come modificato dai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 21 dicembre 2018, del 29 aprile 2019 e del 30 maggio 2019
Dispone:
- Al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018, come modificato dai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 21 dicembre 2018, del 29 aprile 2019 e del 30 maggio 2019, è apportata la seguente modifica:
– al punto 8-ter “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici nel periodo transitorio” al primo periodo, le parole “(dal 1° luglio 2019 al 31 ottobre 2019)” sono sostituite dalle parole “(dal 1° luglio 2019 al 20 dicembre 2019)”.
MOTIVAZIONI
Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 21 dicembre 2018 sono state modificate le modalità, previste dal provvedimento del 30 aprile 2018, con cui l’Agenzia delle entrate memorizza e rende disponibili in consultazione agli operatori IVA, o agli intermediari dagli stessi delegati, le fatture emesse e ricevute nonché, ai consumatori finali, le fatture ricevute.
In particolare, è stata resa disponibile, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, una specifica funzionalità per consentire agli operatori IVA – o un intermediario appositamente delegato – ovvero al consumatore finale di aderire espressamente al servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici”.
Con i provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 aprile 2019 e del 30 maggio 2019 è stato disposto, tra l’altro, lo slittamento di alcuni termini connessi al servizio di consultazione, prevedendo la possibilità di effettuare l’adesione – continuando a consultare tutte le fatture emesse e ricevute dalla data di entrata in vigore dell’obbligo di fatturazione elettronica – fino al 31 ottobre 2019.
In caso di mancata adesione al servizio da parte di almeno uno dei soggetti del rapporto economico (cedente/prestatore e cessionario/committente), i file xml delle fatture sono cancellati entro 60 giorni dal termine del periodo transitorio.
Al riguardo, l’articolo 14 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, ha aggiunto i commi 5-bis e 5-ter all’articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, prevedendo che “i file delle fatture elettroniche … sono memorizzati fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi”, e disponendo un ampliamento dell’utilizzo delle informazioni contenute nelle suddette fatture elettroniche da parte della Guardia di Finanza e dell’Agenzia delle entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
Pertanto, al fine di recepire dal punto di vista tecnico e infrastrutturale le prescrizioni del citato articolo 14 del decreto legge n. 124 del 2019 e considerata la necessità di definire con l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali le “misure di garanzia a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati”, con il presente provvedimento viene ampliato il periodo transitorio prevedendo la possibilità di effettuare l’adesione al richiamato servizio di consultazione fino al 20 dicembre 2019.
Riferimenti normativi
- a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate:
– Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1; art. 68, comma 1);
– Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
– Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);
– Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001.
- b) Normativa di riferimento:
– Legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;
– Decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, recante disposizioni in tema di fatturazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi;
– Decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili;
– Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 89757 del 30 aprile 2018, che individua le regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio, nonché per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere e per l’attuazione delle ulteriori disposizioni di cui all’articolo 1, commi 6, 6-bis e 6-ter, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
– Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 524526 del 21 dicembre 2018, recante modifiche ai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018 e del 5 novembre 2018;
– Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 107524 del 29 aprile 2019, recante modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018 come modificato dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 21 dicembre 2018;
– Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 164664 del 30 maggio 2019, recante modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018 come modificato dai Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 21 dicembre 2018 e del 29 aprile 2019.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
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