CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 31 ottobre 2019, n. 28109
Professionista – Versamento del contributo minimo integrativo – Omessa tempestiva dichiarazione di cessazione attività – Opposizione a cartella esattoriale
Rilevato
che, con sentenza del 30 dicembre 2013, la Corte d’Appello di Reggio Calabria, in riforma della decisione in rito resa dal Tribunale di Reggio Calabria, che ne aveva ritenuto l’inammissibilità per difetto di prova della tempestività della notifica, accoglieva nel merito l’opposizione proposta da D.R. nei confronti della Cassa Italiana Previdenza Assistenza Geometri Liberi Professionisti e Equitalia Sud S.p.A., avverso la cartella esattoriale con la quale era stato richiesto al R., il quale, pensionato, aveva cessato l’attività dal 2000 e non aveva prodotto alcun reddito, il versamento del contributo minimo integrativo per l’anno 2004 ritenuto dovuto non essendo stata tempestivamente dichiarata la cessazione dell’attività;
che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto tempestiva, sulla base dell’acquisito avviso di ricevimento dell’atto, la notifica dell’opposizione nel termine di quaranta giorni e fondata l’opposizione, disponendo la l. n. 773/1982 all’art. 22 l’obbligo di iscrizione per coloro che esercitano con carattere di continuità la libera professione, con onere della prova della sussistenza di tali presupposti a carico della Cassa, contenuto precettivo questo su cui non può incidere l’autonomia regolamentare della Cassa, intervenendo ad ancorare gli obblighi contributivi ad altri presupposti e ad invertire il relativo onere della prova;
che per la cassazione di tale decisione ricorre l’Ente previdenziale, affidando l’impugnazione ad un unico motivo, in relazione alla quale il R., pur intimato, non ha svolto alcuna attività difensiva;
che l’Ente previdenziale ricorrente ha poi presentato memoria;
Considerato
che, con l’unico motivo, l’Ente previdenziale ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 d.lgs. n. 509/1994, 3, comma 12, l. n. 335/1995, 1, comma 763, l. n. 296/2006 in relazione all’art. 1, comma 488, l. n. 147/2013, lamenta la non conformità a diritto del pronunciamento della Corte territoriale in quanto non coerente con lampiezza dell’autonomia statutaria delle Casse previdenziali privatizzate come sancita dall’art. 1, comma 488, l. n. 147/2013;
che il motivo deve ritenersi infondato alla luce dell’orientamento accolto da questa Corte (cfr., da ultimo, Cass., sez. lav., 22.2.2019, n. 5375) secondo cui, per quanto il riconoscimento operato dalla legge (legge delega n. 537/1993 e d.lgs. n. 509/1994) in favore della Casse previdenziali privatizzate dell’autonomia gestionale, organizzativa, amministrativa e contabile, che, comunque, non esclude l’eventuale imposizione di limiti al suo esercizio (vedi Corte cost. n. 15/1999) abbia realizzato una sostanziale delegificazione attraverso la quale, nei limiti imposti dalla stessa legge, è concesso alle Casse di regolamentare le prestazioni a proprio carico anche derogando a disposizioni di legge precedenti, l’autonomia degli stessi Enti, tuttavia, incontra un limite fondamentale, imposto dalla stessa disposizione che la prevede (ossia dal predetto d.lgs. n. 509/1994, art. 2), la quale definisce espressamente i tipi di provvedimento da adottare, identificati, appunto, in base al loro contenuto (“variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico nel rispetto del principio del prò rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti), conseguendone, in tale quadro, che la disposizione dell’art. 3, comma 1, Regolamento della Cassa in vigore dall’1.1.2003 (applicabile ratione temporis) secondo cui “Sono obbligatoriamente iscritti alla Cassa i geometri e geometri laureati iscritti all’Albo professionale dei Geometri che esercitano, anche senza carattere di continuità ed esclusività, la libera professione. L’esercizio della libera professione si presume per tutti gli iscritti all’Albo salvo prova contraria che l’iscritto può dare secondo le modalità che verranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione con delibera da sottoporre all’approvazione dei ministeri vigilanti ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs. 30.6.1994, n. 509″ non poteva introdurre una deroga al disposto dell’art. 22, comma 2, l. n. 773/1982 circa i presupposti per l’iscrizione ed il relativo onere probatorio, derivandone l’illegittimità della citata disposizione regolamentare;
che, pertanto, il ricorso va rigettato senza liquidazione delle spese, non avendo il R. svolto alcuna attività difensiva;
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.