L’Agenzia delle Entrate rispondendo ad un quesito, sulle prestazioni sanitarie rese dalle farmacie, con la Risoluzione n. 60/E del 12 maggio 2017 ha ritenuto che per le prestazioni sanitarie inerenti la diagnosi, cura e riabilitazione trova applicazione l’esenzione IVA qualora siano erogati da soggetti abilitati all’esercizio della professione. Inoltre, le farmacie in ordine  alla certificazione dei corrispettivi,  possono documentare le prestazioni con lo scontrino fiscale parlante.

Affinché tali prestazioni possono essere ritenute essenti occorre che vi sussistono i seguenti  requisiti:

  • la natura della prestazione (diagnosi, cura e riabilitazione) che costituisce la condizione oggettiva;
  •  per la condizione soggettiva occorre che colui che la rende sia abilitato all’esercizio della professione)

Per cui risulterebbero esenti le prestazioni rese nelle farmacie attraverso la messa a disposizione di operatori socio-sanitari quando queste sono richieste da un medico o da un pediatra.

Egualmente sono esenti da IVA le prestazioni che sono di supporto all’utilizzo di dispositivi strumentali per i servizi di secondo livello ove prescritti da medici o pediatri ed erogati “anche” avvalendosi di personale infermieristico.

Assoggettamento IVA prt le prenotazioni, riscossioni e ritiro

Diversamente dalle prestazioni precedenti risultano assoggettati all’IVA con aliquota ordinaria i servizi di prenotazione, riscossione e ritiro dei referti che sono effettuati dalle farmacie e le prestazioni analitiche di prima istanza rientranti nell’ambito dell’autocontrollo a condizioni che queste ultime sono effettuate direttamente dai pazienti tramite apparecchiature automatiche disponibili presso la farmacia.

Certificazione dei corrispettivi

I corrispettivi percepiti dalle farmacie per le prestazioni e/o servizi di cui sopra possono essere documentati dalla emissione del cosiddetto “scontrino parlante”. La risoluzione in commento ha chiarito che le prestazioni rese all’interno delle farmacie possono essere documentate con lo scontrino fiscale che riporta:

  1. la specificazione della natura, qualità e quantità dei servizi prestati
  2. il codice fiscale del destinatario.

Mentre i soggetti abilitati all’esercizio della professione sanitaria che rendono le prestazioni per conto della farmacia all’interno dei suoi locali emettono la fattura nei confronti della farmacia.