CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 13 novembre 2019, n. 29484
Tributi – Contenzioso tributario – Ricorso in cassazione – Notifica ricorso a mezzo posta – Omesso deposito ricevute di ritorno – Inammissibilità del ricorso
Svolgimento del processo
La Commissione tributaria provinciale di Ragusa, con sentenza n. 441/12, sez. 4, accoglieva il ricorso proposto da M.G. avverso il diniego di rimborso in relazione al sisma del 1990 per IRPEF lav. auton. anni 1990,1991, e 1992, escludendolo invece per l’IVA.
Avverso detta decisione l’Agenzia delle Entrate proponeva appello innanzi alla CTR Sicilia sez. dist. Catania che, con sentenza 4514/6/2017, rigettava l’impugnazione confermando l’orientamento espresso dal giudice di primo grado.
Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di due motivi illustrati con memoria.
Gli eredi del contribuente non hanno resistito con controricorso.
La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis cpc.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia sostiene che il contribuente non avrebbe diritto al rimborso in quanto soggetto svolgente attività d’impresa.
Con il secondo motivo contesta la ritenuta non applicabilità al caso di specie dell’art. 16 octies del d.l. 91/17 che ha modificato l’art. 1 comma 665 della legge 190/14, dovendosi ritenere una fattispecie di jus superveniens.
Il ricorso è inammissibile.
Lo stesso risulta essere stato depositato per la notifica presso l’Ufficio postale in data 17 maggio 2018.
L’Amministrazione ha però omesso di depositare le ricevute di ritorno attestanti l’avvenuta ricezione delle notifiche da parte dei destinatari (contribuente e difensore).
Questa Corte ha già avuto modo di affermare che, ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione, la prova dell’avvenuto perfezionamento della notificazione a mezzo posta dello stesso deve essere data tramite la produzione dell’avviso di ricevimento entro l’udienza di discussione, che non può essere rinviata per consentire all’impugnante di effettuare tale deposito, in contraddizione con il principio di ragionevole durata del processo, sancito dall’art. 111 Cost., ferma la possibilità per il ricorrente di chiedere ed ottenere la rimessione in termini, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere, a norma dell’art. 6, comma 1, della L. n. 890 del 1982, un duplicato dell’avviso stesso. (Cass 869l/19;Cass 19623/15). La predetta istanza non risulta essere stata depositata presso questa Corte.
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile. Nulla per le spese.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
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