L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 59/E del 12 maggio 2017 interviene sul tema della detraibilità e deducibilità delle erogazioni liberali a favore di un’associazione operante nel settore dello spettacolo. L’Associazione realizza le proprie finalità istituzionali attraverso la raccolta delle erogazioni ricevute sia in via diretta, attraverso la produzione di spettacoli musicali, sia in via indiretta, tramite altro ente, che svolge attività musicale con la propria orchestra, utilizzando tali somme in modo vincolato alle indicazioni dell’associazione e, comunque, esclusivamente per attività nel settore dello spettacolo, di cui alla citata lett. i), comma 1, dell’articolo 15 del D.P.R. n. 917 del 1986.
Inoltre i fondi raccolti dall’associazione vengono utilizzati solo in minima parte per remunerare i musicisti che esercitano lo spettacolo musicale organizzato dalla medesima associazione e per la parte restante, più consistente, sono erogati ad altro ente Y, che svolge attività musicale per mezzo di un’orchestra e che utilizza dette somme secondo le indicazioni vincolanti dell’istante.
L’Amministrazione finanziaria, investita della questione, conferma la soluzione prospettata dall’associazione nel quesito formulato dall’istante. Pertanto l’Agenzia delle Entrate conferma che non osta alla fruizione del beneficio fiscale, tenuto conto che la norma non esclude alcuna modalità attraverso la quale le erogazioni possono ad esso pervenire, la circostanza che la produzione nei vari settori dello spettacolo sia attuata anche tramite altro ente.
L’Agenzia precisa anche, ai sensi del medesimo articolo 15 lett. i), che “le erogazioni non utilizzate per tali finalità dal percipiente entro il termine di due anni dalla data del ricevimento affluiscono, nella loro totalità, all’entrata dello Stato”. Per cui ricade sull’associazione l’onere della dimostrazione dell’effettivo utilizzo, da parte di Y, delle erogazioni ricevute per la produzione nei vari settori dello spettacolo. Inoltre, considerando che la platea dei potenziali sostenitori dell’associazione istante può comprendere anche soggetti IRES, per questi ultimi troverà applicazione la disposizione di cui all’articolo 100, comma 2, lett. g), del D.P.R. n. 917 del 1986, che prevede la deducibilità delle erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore al 2 per cento del reddito d’impresa dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute, che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo, con le medesime limitazioni sopra evidenziate.
Resta inteso che l’associazione istante, con riferimento alle erogazioni trasferite ad Y, non potrà a sua volta usufruire né dell’art-bonus di cui all’articolo 1 del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, né della detrazione di cui al citato articolo 15 del T.U.I.R., non essendo consentito il fenomeno delle erogazioni a catena attraverso molteplici passaggi di denaro tra enti diversi.