Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 46176 depositata il 13 novembre 2019
reato di falsità materiale
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Milano ha, per quanto di interesse in questa sede, confermato la sentenza del 30 novembre 2017 del Tribunale di Milano nella parte in cui ha confermato la penale responsabilità di FC per il delitto di cui agli artt. 477, 482 cod. pen. per avere, quale dottoressa commercialista, contraffatto una falsa comunicazione di Equitalia apparentemente datata 30 novembre 2010 con la quale si comunicava uno sgravio di imposta e la cancellazione del fermo amministrativo di un veicolo, allo scopo di indurre in errore il suo cliente BA sull’avvenuta esecuzione degli adempimenti fiscali di cui era stata incaricata ed ottenere il pagamento del suo compenso professionale.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso FC, a mezzo del suo difensore, chiedendone l’annullamento per due motivi.
2.1. Con un primo motivo lamenta violazione degli artt. 477 e 482 cod. pen. e mancanza di motivazione in ordine alla grossolanità del falso.
In particolare, la ricorrente deduce di avere, con uno specifico motivo di appello, indicato gli elementi che avrebbero dovuto indurre a far ritenere il falso grossolano e quindi inidoneo a integrare il reato contestato.
La Corte di appello aveva replicato con una motivazione apparente, affermando che al cliente non poteva essere mosso alcun rimprovero, essendosi egli fidato di una professionista; in tal modo la Corte territoriale aveva omesso di valutare il documento nella sua materialità e nella sua attitudine a trarre in inganno.
2.2. Con il secondo motivo la ricorrente si duole dell’omessa motivazione in ordine al rigetto degli specifici motivi di appello con i quali si impugnava la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non appare inammissibile o manifestamente infondato, sia in relazione al primo motivo, non avendo la Corte di appello chiarito le ragioni per le quali il falso non poteva ritenersi grossolano, sia con riferimento al secondo motivo, atteso che la Corte di appello non ha in alcun modo motivato in relazione ai motivi di appello con i quali si censurava la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche.
2. Deve allora rilevarsi d’ufficio, ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., che il fatto, così come accertato dal Tribunale, non è previsto dalla legge come reato.
La questione sulla qualificazione giuridica del fatto rientra tra quelle su cui la Corte di cassazione può decidere ex art. 609 cod. proc. pen. e, pertanto, può essere dedotta per la prima volta in sede di giudizio di legittimità purché l’impugnazione non sia inammissibile e per la sua soluzione non siano necessari accertamenti di fatto (Sez. 2, n. 17235 del 17/01/2018, Tucci, Rv. 27265101).
Nella sentenza di primo grado si afferma che la odierna ricorrente nel mese di dicembre del 2010 ha inviato a Egidio Armando Bornnetti a mezzo fax copia di un documento apparentemente emesso da Equitalia — e in realtà inesistente — relativo allo sgravio di due cartelle esattoriali e all’annullamento del fermo amministrativo di un veicolo di proprietà dello stesso BA.
Dalla ricostruzione del fatto operata dal Tribunale risulta che la FC non ha consegnato al suo cliente detto documento spendendolo quale «originale», ma solo quale copia dello stesso, allo scopo di indurre il BA a credere erroneamente che il fermo amministrativo del veicolo fosse ormai venuto meno ed ottenere il pagamento del proprio compenso professionale.
Il fax è uno strumento che consente al mittente di effettuare una fotocopia di un documento e contestualmente di inviare tale copia al destinatario; il fax del mittente fotografa il documento e trasforma la sua immagine in impulsi elettrici che, inviati attraverso la rete telefonica, arrivano al fax del destinatario che li elabora e stampa una copia del documento.
Il documento che viene stampato dal fax è quindi una fotocopia di quello che rimane nella disponibilità del mittente (sulla natura di fotocopia del foglio impresso emesso dal fax del destinatario vedi Sez. 5, n. 8870 del 09/10/2014, dep. 2015, Felline, Rv. 26342201).
Nel caso di specie, quindi, attraverso l’invio del fax, l’odierna ricorrente ha simulato l’esistenza dell’atto proveniente da Equitalia al fine di indurre in errore il BA, suo cliente, sull’adempimento da parte sua della obbligazione derivante dal contratto di prestazione d’opera professionale.
In passato la prevalente giurisprudenza di questa Corte già ha più volte affermato che non integra il delitto di falsità materiale la condotta di colui che esibisca la falsa fotocopia di un documento (esistente o meno in originale) al fine di conseguire un qualche vantaggio, qualora si tratti di fotocopia esibita ed usata come tale dall’imputato (Sez. 5, n. 2297 del 10/11/2017, dep. 2018, D’Ambrosio, Rv. 272363; Cass., sez. 5, n. 8870 del 9/10/2014, Rv. 263422; sez. 2, n. 42065 del 3/11/2010; sez. 5, n. 7385 del 14/12/2007).
Tale indirizzo giurisprudenziale ha peraltro recentemente ottenuto l’avallo delle Sezioni Unite di questa Corte di cassazione (Sez. U, n. 35814 del 28/03/2019, Marcis, Rv. 27628501), che hanno affermato che «la formazione di un atto inesistente non integra il reato di falsità materiale, salvo che la copia assuma l’apparenza di un atto originale»; per la sussistenza del reato è necessario che «la copia si presenti o venga esibita con caratteristiche tali, di qualsiasi guisa, da voler sembrare un originale, ed averne l’apparenza, ovvero la sua formazione sia idonea e sufficiente a documentare nei confronti dei terzi l’esistenza di un originale conforme; in tal caso la contraffazione si ritiene sanzionabile ex artt. 476 o 477 cod. pen., secondo la natura del documento che mediante la copia viene in realtà falsamente formato o attestato esistente (cfr., in motivazione, Sez. 5, n. 7385 del 14/12/2007, dep. 2008, Favia, Rv. 239112;v., inoltre, Sez. 5, n. 9366 del 22/05/1998, Celestini, Rv. 211443).» e che «lo stesso soggetto che produce la copia deve compiere anche un’attività di contraffazione che vada ad incidere materialmente sui tratti caratterizzanti il documento in tal modo prodotto, attribuendogli una parvenza di originalità, così da farlo sembrare, per la presenza di determinati requisiti formali e sostanziali, un provvedimento originale o la copia conforme, originale, di un tale atto ovvero comunque documentativa dell’esistenza di un atto corrispondente.».
Nel caso di specie, invece, era chiaramente riconoscibile, trattandosi di un fax, che il documento trasmesso al BA era una mera copia fotostatica priva dei requisiti di forma e di sostanza capaci di farla sembrare un provvedimento originale o la copia conforme di esso ed è da escludere che fosse comunque documentativa dell’esistenza di un atto corrispondente.
Non risultano, quindi, violate le norme sulla falsità materiale che colpiscono la contraffazione o l’alterazione dei documenti originali e sono dirette a reprimere la condotta di colui che ne crei l’apparenza, e non anche quella di chi utilizzi la riproduzione di un documento, quando, per le modalità e le circostanze dell’uso, sia chiaro che si tratti di una copia (comunque realizzata) dello stesso.
In applicazione del principio sopra esposto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.
I motivi di ricorso restano assorbiti.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, relativamente al punto 1 del capo B) perché il fatto non sussiste
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