AGENZIA DELLE ENTRATE – Principio di diritto 19 novembre 2019, n. 24

Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 – articolo 73,comma 3, del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972 – esclusione dei soggetti residenti in Paesi extra UE dalla procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo.

La procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo, disciplinata dall’articolo 73,comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972 e dalle disposizioni applicative di cui al decreto ministeriale 13 dicembre 1979, rappresenta un istituto di matrice comunitaria che trova fondamento nell’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva n. 77/388/CEE, poi trasfuso nell’articolo 11 della direttiva n. 2006/112/CE. L’ambito soggettivo di applicazione della procedura in esame è individuato dall’articolo 2 del D.M. 13 dicembre 1979, così come modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto ministeriale 13 febbraio 2017. Con la risoluzione n. 22/E del 21 febbraio 2005, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che tale istituto trova applicazione anche per le società residenti in altri Stati comunitari,purché in possesso dei requisiti previsti dal citato D.M. ed identificati ai fini IVA in Italia (per il tramite di una stabile organizzazione, ovvero con la nomina di un rappresentante fiscale ai sensi dell’articolo 35 del D.P.R. n. 633 del 1972 o mediante identificazione diretta ai sensi del successivo articolo 35-ter). Tale interpretazione si è resa necessaria “al fine di evitare ogni profilo di incompatibilità della disciplina dell’IVA di gruppo con il diritto comunitario”, con particolare riguardo alle norme del trattato sulla libertà di stabilimento che vieta discriminazioni a carico di soggetti comunitari non residenti nel Paese di destinazione della prestazione. La medesima tutela non si estende, dunque, ai soggetti residenti in Paesi extra UE che, pertanto, non possono accedere alla liquidazione IVA di gruppo.